Art. 965 – Codice civile – Disponibilità del diritto dell’enfiteuta
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [968], sia per atto di ultima volontà [587, 2648].
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente [957 comma 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
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- L'enfiteuta non è un semplice utilizzatore: ha il dovere di migliorare il fondo e di corrispondere un canone al proprietario.
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