Avvocato.it

Art. 966 — Prelazione a favore del concedente

Art. 966 — Prelazione a favore del concedente

[ In caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, il concedente e preferito a parita di condizioni. L’enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, puo riscattare il diritto dall’acquirente e da ogni successivo avente causa.

Se i concedenti sono piu e la prelazione non e esercitata da tutti congiuntamente, essa puo esercitarsi per la totalita anche da uno solo, il quale subentra all’enfiteuta di fronte agli altri concedenti. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze