Art. 969 – Codice civile – Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio [2720].
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14569/2024
In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Cass. civ. n. 30561/2023
L'azione di ripetizione di contributi Inps proposta dal datore di lavoro è assoggettata alla decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957, che è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., a tutela del beneficiario della contribuzione, la cui situazione, anche in presenza di versamenti indebiti emersi dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata con l'intangibilità della relativa posizione.
Cass. civ. n. 22934/2023
È inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicché è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 c.c. e, per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall'Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c..
Cass. civ. n. 17015/2007
Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ). Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.
Cass. civ. n. 8229/2004
Una volta che il giudice sia stato investito da una eccezione (nella specie: di decadenza, ex art. 2969 c.c., dal diritto al rimborso della tassa di concessione governativa) ha anche il potere-dovere di estendere la sua cognizione a tutti i fatti dedotti e provati in corso di causa, indipendentemente dalle dichiarazioni rese o meno a tale riguardo - dall'altra parte in causa, atteso che tale potere-dovere non è di regola in contrasto con il principio dispositivo che regola il processo civile.(Nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria pur in presenza di documenti, prodotti in giudizio e rappresentativi di fatti che portavano a respingere l'eccezione di decadenza del diritto del contribuente, solo perché quest'ultimo, in opposizione all'eccezione di controparte, non aveva dichiarato di volersene avvalere).
Cass. civ. n. 5141/2003
Poiché, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto caput controversum ), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.
Cass. civ. n. 6101/1998
Nel rito del lavoro, l'eccezione di decadenza, al pari dell'eccezione di prescrizione, deve essere contenuta nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., ed è tempestivamente proposta anche se il convenuto abbia erroneamente qualificato il termine di decadenza come termine di prescrizione, atteso che è sufficiente che sia stato dedotto il fatto estintivo del diritto o dell'azione sulla base del lasso di tempo trascorso e dell'inerzia dell'attore, spettando al giudice adito qualificare esattamente la natura (prescrizionale o decadenziale) del termine stesso.
Cass. civ. n. 2330/1987
Ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza, di regola, non è rilevabile di ufficio, per cui, in tanto la questione della tempestività dell'azione può sorgere, in quanto l'interessato sollevi la relativa eccezione, la quale deve consistere non solo nella menzione di un fatto storico, ma anche nella chiara, seppure non formale, manifestazione della volontà di avvalersi dell'effetto, estintivo dell'altrui pretesa, che a quel fatto la legge ricollega. (Fattispecie in cui la parte, convenuta con azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, si era limitata ad esporre, nella parte narrativa delle sue difese scritte, che da oltre tre anni aveva delimitato e recintato il terreno di sua proprietà, senza mai eccepire l'avvenuta decadenza dell'azione ex art. 1168, primo comma, cod. civ.).
Cass. civ. n. 6582/1981
La determinazione degli arbitri irrituali, che si concreti in un negozio avente natura transattiva, non è impugnabile per errore di diritto e tale è anche quello concernente l'individuazione della disciplina collettiva privatistica da essi applicabile, comportante violazione del canone legale di ermeneutica stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 c.c.
Cass. civ. n. 1465/1981
L'errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum , mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta caput non controversum , esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.
Cass. civ. n. 730/1973
La transazione non è impugnabile per errore se questo cade sull'oggetto della lite transatta: ma se l'errore riguarda un fatto estraneo al caput controversum , proprio perché su tale fatto non vi è transazione, non si pone una questione di impugnabilità o meno della transazione, bensì un problema relativo alle situazioni giuridiche delle parti in ordine alla lite non transatta.