Art. 2720 – Codice civile – Efficacia probatoria

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [969, 1309, 1870, 1988, 2944].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 26367/2025

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato, investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento. (In motivazione, la Corte ha specificato che, per attribuire piena efficacia probatoria al contenuto delle fatture, è necessario che le stesse siano state accettate dal destinatario, quanto meno con comportamento concludente, e siano state annotate nelle scritture contabili, fermo restando il libero apprezzamento del giudice in ordine all'attendibilità di queste ultime).

Cass. civ. n. 20660/2025

In tema di imposta di registro, l'atto ricognitivo con cui viene comunicato all'amministrazione l'avveramento della condizione cui è sospensivamente condizionata l'efficacia dell'atto che consente la riscossione del tributo costituisce modalità alternativa ed equipollente alla denuncia prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 e va, pertanto, eseguito nello stesso termine previsto da tale disposizione.

Cass. civ. n. 19034/2024

La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia probatoria di quietanza, rispetto ad alcune rate di mutuo, a documenti privi di sottoscrizione riferibile alla banca mutuante la quale, peraltro, li aveva disconosciuti).

Cass. civ. n. 6772/2023

Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una "praesumptio hominis".

Cass. civ. n. 2758/2020

Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento.

Cass. civ. n. 2719/2009

L'atto di ricognizione previsto dall'art. 2720 cod. civ presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza; pertanto, l'applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell'effettivo significato dell'atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua.

Cass. civ. n. 7891/1994

L'atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto. (Nella specie si è esclusa l'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che è pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l'obbligazione).

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