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Art. 974 — Diritti dei creditori dell’enfiteuta

Art. 974 — Diritti dei creditori dell’enfiteuta

I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione [ 2900 ] per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire [ 149 ].

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [ 2653, n. 2, 2815 ] e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 730/1982

I creditori dell’enfiteuta, a norma dell’art. 974 c.c. possono intervenire nel giudizio di devoluzione del fondo enfiteutico non soltanto al fine di sostenere le ragioni dell’enfiteuta opponendosi alla domanda di devoluzione, ma altresì per far valere un diritto relativo all’oggetto dedotto in giudizio nei confronti delle parti originarie del rapporto processuale e, quindi, anche per denunciare un’eventuale collusione fra proprietario ed enfiteuta dalla quale possa derivare una sentenza ingiusta a loro danno, e possono, conseguentemente, impugnare in via autonoma la sentenza resa nel giudizio.

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