Art. 974 – Codice civile – Diritti dei creditori dell’enfiteuta

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione [2900] per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire [149].

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [2653, n. 2, 2815] e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se utilizzi un terreno senza esserne proprietario, potresti trovarti in un rapporto di enfiteusi, con diritti ma anche obblighi precisi.
  • Potresti utilizzare un terreno per tutta la vita senza esserne proprietario: l'enfiteusi è un istituto antico che ancora oggi sopravvive in molti rapporti, soprattutto in ambito agricolo.
  • L'enfiteuta non è un semplice utilizzatore: ha il dovere di migliorare il fondo e di corrispondere un canone al proprietario.
  • Esiste però una via per diventare proprietario: l'affrancazione, cioè il pagamento di una somma che consente di acquisire definitivamente il bene.

Massime correlate

Cass. civ. n. 730/1982

I creditori dell'enfiteuta, a norma dell'art. 974 c.c. possono intervenire nel giudizio di devoluzione del fondo enfiteutico non soltanto al fine di sostenere le ragioni dell'enfiteuta opponendosi alla domanda di devoluzione, ma altresì per far valere un diritto relativo all'oggetto dedotto in giudizio nei confronti delle parti originarie del rapporto processuale e, quindi, anche per denunciare un'eventuale collusione fra proprietario ed enfiteuta dalla quale possa derivare una sentenza ingiusta a loro danno, e possono, conseguentemente, impugnare in via autonoma la sentenza resa nel giudizio.

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