Art. 976 – Codice civile – Locazioni concluse dall’enfiteuta

Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999 [954, 1596, 1599].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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