Art. 999 – Codice civile – Locazioni concluse dall’usufruttuario
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto [151].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28303/2020
In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario - succeduto "ex lege" all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex art. 999 c.c. - sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 11602/2011
Nei caso di consolidazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, le locazioni da questi concluse non possono protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, ai sensi della norma di cui all'art. 999 c.c., la quale realizza un equo contemperamento tra il diritto del nudo proprietario e quello del conduttore, al quale è così assegnato un congruo termine per reperire altro immobile, e prevale sulla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Cass. civ. n. 18528/2007
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, quindi, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. In questa seconda ipotesi, la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art. 25 del r.d. n. 1736 del 1933. (Nella specie, la S.C. sulla scorta dell'enunciato principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in virtù del fatto che l'assegno rilasciato con il nome del prenditore in bianco era stato riempito con quello di un terzo divenutone possessore, a quest'ultimo non avrebbero potuto essere opposte le circostanze relative al successivo pagamento del titolo). (Cassa con rinvio, App. Venezia, 24 febbraio 2003).
Cass. civ. n. 5421/2005
Ai fini di cui all'art. 999 c.c., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario, non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, a quest'ultimo requisito è equiparata la conoscenza del contratto di locazione da parte del nudo proprietario. La prova di tale circostanza di fatto può essere data con ogni mezzo dalla parte interessata ed è desumibile dal comportamento processuale tenuto dal nudo proprietario, al quale la scrittura privata sia stata opposta.
Cass. civ. n. 11561/2003
Non esiste nell'ordinamento positivo un'azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l'unico strumento previsto a tutela di quest'ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall'art. 999 c.c., che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell'usufrutto. Né la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato art. 999, di un'azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall'usufruttuario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei vari interessi in gioco.
Cass. civ. n. 1643/1999
Il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 c.c., il contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario è opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che i documenti prodotti in giudizio, costituiti da una serie di lettere a firma dell'usufruttuario spedite al convenuto, nelle quali si faceva espresso riferimento al contratto di locazione, e di ricevute pagamento di pigione a firma dello stesso usufruttuario, soddisfacessero i requisiti prescritti dall'art. 999 c.c.).