Art. 979 – Codice civile – Durata

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10531/2024

In tema di diritti reali minori su cosa altrui, l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il decesso di uno degli usufruttuari avesse determinato il consolidamento della sua quota di usufrutto con la nuda proprietà spettante sull'intero immobile ad un terzo avente causa della figlia dei titolari del diritto di usufrutto).

Cass. civ. n. 193/2020

In tema di condominio il diritto reale d'uso istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio. Né può ipotizzarsi la costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che priverebbe del tutto di utilità la proprietà e darebbe vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento.

Cass. civ. n. 8911/2016

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.

Cass. civ. n. 10453/2011

L'istituto dell'usufrutto perpetuo di cui al codice civile del 1865 non è più previsto dal codice civile vigente, il cui art. 979, secondo comma, stabilisce che l'usufrutto non può avere una durata maggiore di trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica; pertanto - poiché l'art. 252 disp. att. c.c. dispone che, quando per l'esercizio di un diritto o per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applichi anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenze diverse a seconda del diritto in questione - il diritto di usufrutto perpetuo, convertito in usufrutto trentennale, comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941 e si estingue, perciò, in data 28 ottobre 1971.

Cass. civ. n. 4376/2002

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto, pertanto, esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione mortis causa; tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto per atto inter vivos, esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, si rende suscettibile di successione mortis causa ove l'originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il concessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (ed è suscettibile di successive trasmissioni mortis causa), non essendosi estinto e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua estinzione per morte del primo usufruttuario.

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