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Art. 980 — Cessione dell’usufrutto

Art. 980 — Cessione dell’usufrutto

L’usufruttuario può cedere il proprio diritto [ 965 ] per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo [ 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810 ].

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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