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Art. 983 — Accessioni

Art. 983 — Accessioni

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa [ 817 ss., 934 ss., 1998 ].

Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi [ 1284 ] sulle somme impiegate [ 1005, 1009 ]. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14442/2010

L’estensione dell’usufrutto alle accessioni della cosa non è subordinata, nel caso di costruzioni o piantagioni fatte dal proprietario con il consenso dell’usufruttuario o per disposizione della pubblica autorità, alla condizione della corresponsione degli interessi sulle somme impiegate.

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