Art. 984 – Codice civile – Frutti

I frutti naturali e i frutti civili [820, 821] spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.

Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso [150].

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti [821 comma 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 23265/2022

Supposta l'originaria coincidenza fra la posizione di titolare della piena proprietà di un bene e quella di locatore, ove successivamente la piena proprietà, per eventi di carattere dichiarativo o costitutivo venga a scindersi nel senso dell'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi, la qualità di locatore, in virtù delle Disposizioni coordinate degli artt. 981, 984, 999 cod. civ., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto, e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi, quanto nella costituzione mortis causa.

Cass. civ. n. 6168/1991

L'usufruttuario, cui spettano i frutti naturali e civili della cosa (art. 984 c.c.), può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa (art. 999 c.c.), stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva considerato locazione il contratto con il quale l'usufruttuario aveva concesso al nudo proprietario il godimento dell'immobile, ritenendo, attraverso l'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti, che quello che queste ultime avevano definito come corrispettivo dell'usufrutto costituiva il canone mensile della locazione).

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