Art. 1010 – Codice civile – Passività gravanti su eredità in usufrutto
L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, è in facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto [1011].
Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse [1284] durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita [1470] dei beni, questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se puoi utilizzare un bene senza esserne proprietario, probabilmente sei titolare di un usufrutto, con diritti ma anche limiti.
- Puoi utilizzare un bene e trarne vantaggio senza esserne proprietario: è ciò che accade con l'usufrutto, che separa godimento e proprietà.
- Nelle successioni è molto frequente: il coniuge continua a vivere nella casa, mentre i figli ne diventano proprietari.
- Questa situazione genera spesso conflitti: chi paga le spese? chi decide gli interventi? la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie diventa decisiva.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi