Art. 1011 – Codice civile – Ritenzione per le somme anticipate

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo 1009 e dal secondo comma dell'articolo 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [748, 1006, 1502; 152].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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