Art. 1042 – Codice civile – Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione [1158].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se il tuo immobile ha limitazioni o non ha accesso diretto, potresti essere in presenza di una servitù, anche senza averla mai formalizzata.
  • Se il tuo immobile non ha accesso alla strada, puoi ottenere un passaggio sul fondo del vicino anche contro la sua volontà: è uno dei limiti più incisivi al diritto di proprietà.
  • Le servitù non appartengono alla persona, ma al fondo: questo significa che si trasferiscono automaticamente con l'immobile, anche se non vengono esplicitamente richiamate.
  • Possono nascere in diversi modi — contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia — e spesso sorgono proprio senza che le parti ne siano consapevoli.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 21883/2015

La valutazione dell'esistenza dell'irreversibile trasformazione, quale presupposto dell'occupazione cd. acquisitiva, va effettuata con riferimento agli immobili compresi nel piano urbanistico attuativo singolarmente considerati, verificando se essi abbiano subito una trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale, mentre deve escludersi la possibilità di operare una tale valutazione con sintetico riferimento all'intera area compresa nel piano, non essendo sufficiente che sia globalmente realizzata la destinazione in esso prevista, a prescindere dall'entità e dalla rilevanza manipolativa dei singoli interventi costruttivi, ferma restando la tutela, prevista dagli artt. 40 della l. n. 2359 del 1865 e 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione dell'eventuale deprezzamento subito dalla parte residua.

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