Art. 1158 – Codice civile – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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