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Art. 1055 — Cessazione dell’interclusione

Art. 1055 — Cessazione dell’interclusione

Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente . Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2922/2014

La servitù coattiva di passaggio si estingue per cessazione dell’interclusione, ai sensi dell’art. 1055 cod. civ., qualora al fondo dominante, già intercluso, sia aggregato in unico lotto, facente capo ad unica proprietà, un altro fondo, con accesso alla pubblica via, in quanto, a norma dell’art. 1051 cod. civ., intercluso è il fondo circondato da fondi altrui e privo di uscita sulla via pubblica.

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Cass. civ. n. 5053/2013

La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell’interclusione di cui all’art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall’atto, ma ricavabili “aliunde”, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un’indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

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Cass. civ. n. 23839/2012

L’art. 1055 c.c. condiziona il diritto all’indennità in favore del proprietario del fondo dominante, che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo, alla circostanza che, in sede di costituzione di servitù, egli avesse corrisposto uno specifico e determinato compenso per il peso imposto sul fondo altrui, obbligando detta disposizione il proprietario del fondo servente a “restituire” quanto ricevuto dal titolare del fondo dominante.

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Cass. civ. n. 12037/2010

La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell’art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita.

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Cass. civ. n. 11955/2009

Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l’estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato, i cui effetti si producono ex nunc; sicché, per paralizzare la “actio confessoria” diretta all’accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva, non è sufficiente una semplice eccezione, ma occorre un’espressa domanda riconvenzionale, la quale è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ove sia stata proposta per la prima volta in grado di appello.

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Cass. civ. n. 10371/2005

La servitú di passaggio costituita in sede di formazione dei lotti e di conseguente vendita all’asta per parti divise dell’immobile unitariamente acquisito all’attivo fallimentare è di natura volontaria e non già coattiva, sicché la cessazione dell’interclusione del fondo non comporta la soppressione della servitù.

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Cass. civ. n. 1258/1995

La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Lo stesso principio vale per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se la interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c., o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa. La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell’art. 1051 c.c., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).

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Cass. civ. n. 9385/1991

Nel caso in cui, pur ricorrendo i presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva e questa, anziché coattivamente, cioè per sentenza o per atto dell’autorità amministrativa, sia stata costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività e pertanto, allorquando abbia ad oggetto il passaggio a favore di fondo intercluso, ad essa non si applica la regola per cui, alla cessazione della interclusione, segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati (art. 1055 c.c.), bensì l’altra regola per cui il venir meno dell’utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se, non è decorso il tempo indicato dalla legge (art. 1074 c.c.).

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Cass. civ. n. 6595/1988

La servitù di passaggio costituita con testamento a favore di un fondo lasciato ad un erede e divenuto intercluso a seguito di altre disposizioni dello stesso testamento, è soggetta al regime legale dell’estinzione per cessata interclusione, ai sensi dell’art. 1055 c.c., ove la costituzione della servitù risulti finalizzata ad ovviare a tale situazione.

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Cass. civ. n. 151/1985

Il venir meno dell’interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l’estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato: conseguentemente nel giudizio instaurato per la declaratoria di esistenza di servitù coattiva convenzionale, la detta richiesta non si configura come mera eccezione riconvenzionale, bensì come domanda riconvenzionale — inammissibile ove proposta per la prima volta in appello — importando un ampliamento dei limiti oggettivi della controversia.

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Cass. civ. n. 5759/1981

La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell’art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita, e, quindi, senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l’alienazione o la divisione del fondo (art. 1054 c.c.).

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