Cass. civ. n. 10371 del 18 maggio 2005

Testo massima n. 1


La servitù di passaggio costituita in sede di formazione dei lotti e di conseguente vendita all'asta per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare è di natura volontaria e non già coattiva, sicché la cessazione dell'interclusione del fondo non comporta la soppressione della servitù.

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