Art. 1080 – Codice civile – Presa d’acqua continua

Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante [1084 ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se il tuo immobile ha limitazioni o non ha accesso diretto, potresti essere in presenza di una servitù, anche senza averla mai formalizzata.
  • Se il tuo immobile non ha accesso alla strada, puoi ottenere un passaggio sul fondo del vicino anche contro la sua volontà: è uno dei limiti più incisivi al diritto di proprietà.
  • Le servitù non appartengono alla persona, ma al fondo: questo significa che si trasferiscono automaticamente con l'immobile, anche se non vengono esplicitamente richiamate.
  • Possono nascere in diversi modi — contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia — e spesso sorgono proprio senza che le parti ne siano consapevoli.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 2949/2016

Ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.

Cass. civ. n. 14654/2007

In tema di servitù di presa d'acqua, deve ritenersi predicabile, ai sensi dell'art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l'originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo.

Cass. civ. n. 1315/2003

La servitù di presa d'acqua può avere ad oggetto materiale l'acqua fornita da un ente pubblico al fondo servente, donde viene prelevata a favore del fondo dominante, atteso che l'acqua fornita da tale ente al titolare del fondo servente, nel momento in cui è immessa nella condotta di tale fondo, non è più da considerarsi pubblica, ma privata, e che nel nostro ordinamento non è richiesto il requisito, posto dal diritto romano, che l'acqua - oggetto della presa - sia «viva», ossia legata in perpetuo ad una «porzione del fondo». Infatti, la derivazione d'acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.

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