Cass. civ. n. 1315 del 29 gennaio 2003
Testo massima n. 1
La servitù di presa d'acqua può avere ad oggetto materiale l'acqua fornita da un ente pubblico al fondo servente, donde viene prelevata a favore del fondo dominante, atteso che l'acqua fornita da tale ente al titolare del fondo servente, nel momento in cui è immessa nella condotta di tale fondo, non è più da considerarsi pubblica, ma privata, e che nel nostro ordinamento non è richiesto il requisito, posto dal diritto romano, che l'acqua - oggetto della presa - sia «viva», ossia legata in perpetuo ad una «porzione del fondo». Infatti, la derivazione d'acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.
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