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Art. 1111 — Scioglimento della comunione

Art. 1111 — Scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [ 260 2 cod. nav. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15522/2013

Il contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota che preveda la costituzione in comproprietà ai condividenti tutti di una strada da realizzare sulla porzione di terreno non stralciata, attribuisce al titolare della quota stralciata il diritto di esigere dagli altri contraenti il rilascio dell’area convenzionalmente deputata allo scopo, configurandosi in suo favore un diritto di credito funzionale alla tutela dello “ius ad rem” a lui spettante una volta che la strada, intesa quale cosa futura, sia venuta ad esistenza.

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Cass. civ. n. 9765/2004

In tema di divisione, non spetta al creditore del condividente alcuna facoltà di impedire, sospendere o interrompere il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede (non solo rispetto agli atti di alienazione, ma anche) nei confronti del diritto alla divisione spettante al debitore. Al creditore è riconosciuto, per converso, il diritto di partecipare volontariamente al detto giudizio onde verificarne il quomodo e gli effetti, comportando il relativo procedimento peculiarità risolventesi in una serie di valutazioni di fatto potenzialmente idonee a pregiudicare il patrimonio del condividente e, di riflesso, il suo creditore.

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Cass. civ. n. 630/2003

Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall’art. 1111 c.c., si applica la nullità prevista dall’art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali inter vivos relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell’interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l’autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell’interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato la domanda di divisione giudiziale della comunione di un appezzamento di terreno sul quale erano stati realizzati manufatti abusivi).

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Cass. civ. n. 959/1999

Il socio di una società in accomandita semplice che adduca un sopravvenuto ed essenziale mutamento della attuale realtà societaria rispetto alla situazione iniziale, per avere la società dismesso l’esercizio dell’attività d’impresa ed essere rimasta solo formalmente in vita per l’espletamento di un’attività di mera gestione dei propri beni immobili, fa valere una causa di scioglimento dell’ente e, quindi, al fine di ottenere la divisione degli immobili con attribuzione della quota di sua competenza, non può esperire l’azione all’uopo accordata al comproprietario della cosa comune, dovendo, viceversa, necessariamente avvalersi del procedimento di liquidazione di cui agli artt. 2275 ss. c.c., a meno che egli non alleghi e dimostri la esistenza di un contratto equipollente, sostitutivo della liquidazione, nel quale risultino fissati anche i diritti di ciascun socio sul patrimonio della disciolta società (dopo la definizione dei rapporti pendenti).

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Cass. civ. n. 2558/1996

La imposizione con sentenza di divisione giudiziale a carico di ciascuno dei condividenti di obbligazioni reciproche, finalizzate allo scioglimento della comunione, determina tra le prestazioni dovute un collegamento di corrispettività, analogo a quello intercorrente tra prestazioni dovute in adempimento di obbligazioni di identico contenuto volontariamente assunte dai condividenti con un unico contratto o con una pluralità di contratti collettivi preordinati alla realizzazione dello scioglimento della comunione, e di conseguenza anche in questa ipotesi ciascuno di essi può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro o gli altri condividenti non adempiono o non offrono di adempiere contemporaneamente le proprie, salvo che siano diversi i termini per l’adempimento.

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Cass. civ. n. 8040/1993

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell’art. 723 c.p.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale poiché ben può essere richiesta la divisione giudiziale ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, sia nelle forme di cui all’art. 263 e seguenti c.p.c., sia mediante indagini e prove di tipo diverso, come la consulenza tecnica.

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Cass. civ. n. 5484/1993

Provvedutosi convenzionalmente allo scioglimento di una comunione, il ripristino di tale comunione può essere effettuato contestualmente nello stesso atto in cui si proceda ad una nuova e diversa divisione della medesima comunione, senza che occorra previamente provvedere con un distinto ed autonomo atto, alla ricostruzione di questa.

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Cass. civ. n. 5798/1992

Nel caso di divisioni di beni in godimento comune provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perché rientrante tra quelli previsti dall’art. 1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest’ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda.

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Cass. civ. n. 8315/1990

Con riguardo alla comunione pro indiviso l’alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l’ingresso dell’acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l’alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l’acquirente quale successore a titolo particolare dell’alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell’art. 1111 c.c. nell’assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l’alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare dell’azione di cui all’art. 1111 c.c., potendo l’avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall’art. 1113 c.c.

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Cass. civ. n. 5140/1987

L’acquirente di quote indivise di singoli beni comuni il quale propone domanda di divisione dei beni medesimi, agisce in via surrogatoria, cioè utendo iuribus dei suoi danti causa, il che comporta l’esigenza della partecipazione di costoro al giudizio divisorio, di cui essi soltanto sono, in senso sostanziale, le vere parti insieme con gli altri partecipanti alla comunione.

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Cass. civ. n. 3150/1973

Allorché oggetto della comunione è un bene non suscettibile di frazionamento, lo scioglimento della comunione non può aver luogo che mediante l’alienazione del bene e la ripartizione del corrispettivo tra i titolari del diritto comune. E se il bene viene ceduto per intero ad uno stesso acquirente, che ne diventa titolare nella sua interezza, la distinzione fra alienazione per singole quote ed alienazione del diritto comune nel suo complesso indiviso diviene irrilevante, ai fini di stabilire se le parti abbiano voluto o meno lo scioglimento della comunione, quando non risulti che gli alienanti abbiano voluto costituire una nuova comunione sul corrispettivo dell’alienazione. (Principi affermati dalla Corte in tema di applicabilità dell’imposta di R.M. sui redditi derivanti dalla cessione di brevetti ai comunisti alienanti).

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