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Art. 1114 — Divisione in natura

Art. 1114 — Divisione in natura

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti [ 718 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7044/2015

In tema di scioglimento della comunione, per accertare la divisibilità di un’area comune destinata all’accesso a due fabbricati di diverso proprietario, il giudice deve tener conto della diminuzione del valore complessivo dell’area che sarebbe causata dalla divisione nonché degli effetti che essa produrrebbe sull’efficienza, funzionalità e comodità dell’accesso ai fabbricati.

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Cass. civ. n. 2117/1995

In tema di divisione di cose comuni, il principio dell’art. 1114 c.c., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall’art. 728 c.c.

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