Art. 718 – Codice civile – Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità [733, 734, 1114 c.c.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se più persone ereditano insieme, nessuno è davvero libero: nasce una comunione ereditaria che limita l'uso dei beni fino alla divisione.
  • La divisione può avvenire in via amichevole o giudiziale. La prima è più rapida ed economica; la seconda può richiedere anni e comportare costi rilevanti.
  • Gli immobili indivisibili rappresentano uno dei principali problemi: in mancanza di accordo, possono essere venduti e il ricavato distribuito tra gli eredi.
  • I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi, ma i creditori possono agire nei confronti di ciascuno per l'intero, con successivo diritto di regresso.

Massime correlate

Cass. civ. n. 25244/2025

In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

Cass. civ. n. 451/2024

L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.

Cass. civ. n. 27984/2023

In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva incluso in una quota assegnata alla condividente un fabbricato sprovvisto di autonomo accesso alla pubblica via, in ciò inibito dal terreno di proprietà del figlio convivente della condividente, in assenza di un titolo che ne legittimasse l'esercizio iure proprietatis o servitutis il passaggio, ritenendo sufficiente a superare la sussistenza dell'interclusione la convivenza tra i due autonomi proprietari).

Cass. civ. n. 25123/2023

Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta.

Cass. civ. n. 17862/2020

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

Cass. civ. n. 2161/2020

In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura).

Cass. civ. n. 25888/2016

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, malgrado la naturale ed agevole divisibilità di un bene immobile, costituito da due locali con ingressi indipendenti, ne aveva dichiarato la non comoda divisibilità, per la stretta connessione economica e funzionale dei locali medesimi, l’uno, adibito a deposito, strumentale all’altro, utilizzato come negozio).

Cass. civ. n. 20250/2016

Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione.

Cass. civ. n. 9203/2004

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni, (immobili, mobili e crediti) da dividere, che alcuni siano assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.

Cass. civ. n. 2918/1990

L'art. 718 c.c., nel riconoscere a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto di conseguire la sua porzione in natura di un bene immobile comodamente divisibile, attribuisce al giudice, onde realizzare la divisione in natura, il potere di disporre l'esecuzione di opere particolari, al fine di assicurare proporzionalità e funzionalità delle quote assegnate ai singoli condividenti.

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