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Art. 1145 — Possesso di cose fuori commercio

Art. 1145 — Possesso di cose fuori commercio

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [ 824 ].

Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2735/2017

In tema concessioni di beni pubblici e relativa tutela possessoria, la disciplina dettata per il demanio si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale (benché quest’ultimo non vi rientri, configurandosi come una “res communis omnium”), essendone configurabile un diritto soggettivo ad uso speciale in favore del titolare della concessione avente ad oggetto uno stabilimento balneare aperto al pubblico, che ha un interesse differenziato all’esercizio della balneazione nello specchio di mare antistante, sicché anche l’alterazione dell’acqua marina è idonea a turbare l’esercizio del possesso corrispondente al diritto del concessionario.

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Cass. civ. n. 14791/2009

In materia di tutela del possesso, ai fini della esperibilità tra privati dell’azione di spoglio o di manutenzione nel possesso di beni demaniali (art. 1145, secondo e terzo comma, c.c.), occorre pur sempre che ricorrano in concreto gli estremi soggettivi, oggettivi e temporali, previsti in via generale dagli artt. 1168 e 1170 c.c.; ne consegue che è nuova, e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda di reintegrazione nel possesso di un bene demaniale che soltanto in grado di appello introduca per la prima volta nel giudizio uno dei suddetti elementi (nella specie, il carattere abusivo dell’occupazione).

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Cass. civ. n. 16967/2005

L’esperibilità dell’azione di spoglio anche rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio ed ai beni degli enti pubblici territoriali ad essi equiparati, espressamente ammessa dall’art. 1145 c.c., comporta che la questione in ordine alla natura demaniale o meno del bene è, in materia di azioni possessorie, del tutto ininfluente sul thema decidendum.

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Cass. civ. n. 17889/2003

Tenuto conto che a tutela del possesso relativo al passaggio esercitato su strada vicinale ad uso pubblico è esperibile, nei rapporti fra privati — ai sensi dell’art. 1145 secondo comma c.c. — l’azione di spoglio, e ciò indipendentemente dalla titolarità da parte del privato di un uso speciale od eccezionale sul bene, integrano la lesione del possesso, tutelabile con l’azione di reintegrazione, non soltanto la privazione del possesso ma anche gli atti che determinino l’ostacolo o l’impedimento al suo libero ed incondizionato esercizio. (Nella specie la Corte, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato come azione di reintegrazione e non di manutenzione del possesso quella proposta dai ricorrenti a tutela del passaggio da loro esercitato su strada vicinale ad uso pubblico, che era stato ostacolato dalla convenuta, la quale — assumendo di esserne proprietaria — aveva diffidato i ricorrenti a non praticarlo, collocando segnali di divieto di passaggio all’imbocco della strada).

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Cass. civ. n. 12181/2002

Spetta all’autorità giudiziaria ordinaria la competenza giuridiszionale a conoscere di una controversia instaurata da un privato che affermi di essere stato spogliato del possesso esercitato su bene demaniale qualora il (privato) convenuto in spoglio si sia limitato ad opporre la sua qualità di concessionario del bene stesso.

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Cass. civ. n. 737/2000

Per il disposto dell’art. 1145 c.c. nei rapporti tra privati è esperibile l’azione di spoglio anche rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio ed ai beni degli enti pubblici territoriali ad essi equiparati, senza che occorra che l’esercizio del possesso corrisponda ad una situazione soggettiva individuale quale si rinviene nell’uso speciale (più intenso, ma sempre dipendente dalla funzione principale collegata all’uso comune) o in quello eccezionale (tale da costituire una limitazione in tutto o in parte dell’uso comune) del bene demaniale. (Fattispecie riguardante il passaggio esercitato su una strada demaniale per accedere ad un proprio fondo).

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Cass. civ. n. 5294/1998

Il diritto del soggetto privato di adire il giudice ordinario per chiedere la tutela, nei confronti di altro privato, del proprio possesso su di un bene demaniale o assimilato (art. 1145, comma secondo, c.c.) trova limite nel divieto imposto al medesimo giudice di interferire sull’atto amministrativo (art. 4, legge n. 2248 del 1865; all. E), il che si verifica quando l’autore del lamentato attentato al possesso abbia agito in forza di poteri autoritativi delegatigli dalla P.A. e nella fedele esecuzione di disposizioni e provvedimenti da questa emanati. In tal caso, infatti, egli deve considerarsi una semplice longa manus della P.A., alla quale sono riferibili le sue azioni, con la conseguenza che l’inibitoria del giudice finirebbe con il porre nel nulla detti provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha ammesso la tutelabilità innanzi al giudice ordinario del possesso vantato da una società titolare di un’antica concessione in esclusiva per la realizzazione di una sciovia su terreno comunale, nei confronti di altra società che, in forza di una successiva concessione ad aedificandum dello stesso comune, aveva intrapreso sul medesimo terreno la costruzione di una sciovia. La Corte ha, infatti, escluso che la seconda società fosse portatrice di poteri propri della P.A., svolgendo un’attività di natura privata da esplicarsi nel rispetto dei diritti dei terzi).

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Cass. civ. n. 8258/1993

L’ammissibilità nei rapporti fra privati dell’azione di manutenzione del possesso di un bene demaniale (nella specie: bacino imbrifero, la cui demanialità era stata accertata in sede di merito) postula, ai sensi dell’art. 1145 c.c., che la molestia riguardi l’esercizio di una specifica attività da parte dell’attore suscettibile di formare oggetto di concessione amministrativa, indipendentemente dall’esistenza in concreto della concessione. L’azione pertanto è improponibile ove l’attore alleghi di esercitare un possesso uti dominus, non potendo la concessione su un bene demaniale avere ad oggetto la traslazione o la costituzione a favore di privati di tutte le facoltà spettanti all’ente pubblico proprietario del bene stesso, ma solo l’attribuzione di singoli diritti per quella parte del bene che sopravanza all’uso e alle necessità pubbliche.

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Cass. civ. n. 2025/1993

Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime per quanto riguarda sia l’esclusione dalla disciplina delle distanze nelle costruzioni (art. 879 c.c.), sia l’operatività del principio stabilito in materia di possesso di beni demaniali dall’art. 1145, comma 2, c.c., in base al quale è ammessa l’azione di spoglio nei rapporti fra privati, mentre l’azione di manutenzione è concessa soltanto quando si tratti di facoltà che possono formare oggetto di concessione della pubblica amministrazione.

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Cass. civ. n. 5180/1992

A norma dell’art. 1145 c.c. l’azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l’esperimento dell’azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all’esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che trattisi di facoltà correlate a concessioni già emanate. Pertanto il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore ad ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato ad esperire l’azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso.

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Cass. civ. n. 12022/1991

A norma dell’art. 1145, secondo comma, c.c. il possesso dei beni appartenenti al demanio dello Stato e di quelli appartenenti alle province ed ai comuni e soggetti al regime dei beni demaniali è, in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, tutelato, nei rapporti fra privati, con l’azione di spoglio quando sui beni stessi si esplichino atti di godimento analoghi a quelli che si eserciterebbero su cose di pertinenza esclusiva; né, ai fini della negazione della tutela predetta, ha rilievo che il godimento del bene demaniale sia esercitato in mancanza di un atto di concessione per una particolare forma di utilizzazione o, nel caso di accesso ad una strada pubblica, in mancanza di relativa licenza dell’autorità amministrativa a norma dell’art. 4 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, restando altresì escluso, nella stessa ipotesi di accesso ad una strada pubblica, che la sussistenza dell’
animus spoliandi possa — ove non sia configurabile uno stato di necessità ai sensi dell’art. 2045 c.c. — essere negata per il fine, perseguito dall’autore dello spoglio, di eliminare uno stato di fatto pericoloso.

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Cass. civ. n. 4504/1989

Con riguardo ad azione di spoglio, nel rapporto fra privati, per la reintegrazione nel possesso di un corso d’acqua, non è influente l’eventuale demanialità di detto corso d’acqua, posto che, anche in tale ipotesi, l’azione medesima sarebbe esperibile, in applicazione dell’art. 1145, secondo comma c.c., indipendentemente dal fatto che il godimento allegato dalla parte istante possa formare oggetto di concessione amministrativa (circostanza rilevante, ai sensi del terzo comma del cit. art. 1145 c.c., nel diverso caso dell’azione di manutenzione).

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Cass. civ. n. 3658/1988

La norma dell’art. 1145, terzo comma, c.c. — che, in relazione ai beni demaniali, concede, nei rapporti fra privati, l’azione di manutenzione ove trattisi di esercizio di facoltà che possono costituire oggetto di concessione da parte della P.A. — non è applicabile nel caso che l’attore in manutenzione non titolare di concessione amministrativa, abbia esercitato sul fondo non le facoltà suscettibili di concessione da parte della P.A. ma il potere di fatto spettantegli in forza del rapporto obbligatorio da lui costituito con una società titolare di concessione relativa al medesimo fondo.

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Cass. civ. n. 3831/1985

Nel giudizio possessorio, fra privati, promosso per la reintegrazione o manutenzione del godimento di una strada mediante transito su di essa, a fronte di atti di spoglio o di turbativa, resta irrilevante accertare se detta strada sia di proprietà comune dei frontisti, incluso l’istante, ovvero sia bene demaniale soggetto al pubblico transito, tenuto conto che la suddetta azione è rivolta a tutelare il possesso, quale situazione di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, e prescinde quindi in ogni questione circa la ricollegabilità del transito in concreto esercitato sulla strada alla titolarità di un diritto di proprietà o comproprietà, ovvero di un diritto di servitù.

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Cass. civ. n. 4839/1977

L’azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso di bene demaniale, nei rapporti fra privati, è esperibile davanti al giudice ordinario, a norma dell’art. 1145 c.c., da parte di chi deduca l’esercizio su detti beni di poteri corrispondenti a quelli derivanti da concessione della pubblica amministrazione, mentre la concreta esistenza e la legittimità di tale possesso, in quanto attinenti al merito, non rilevano ai fini della giurisdizione.

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Cass. civ. n. 2635/1975

Rispetto alle cose fuori commercio, quali i beni demaniali o quelli soggetti al regime dei beni demaniali, è configurabile la tutela possessoria nei confronti di altri privati solo se sui beni stessi si esplichino atti di godimento analoghi a quelli che si eserciterebbero su cose di pertinenza esclusiva o di una ristretta sfera di aventi diritto in rapporto analogo a quello di condominio.

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