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Art. 1144 — Atti di tolleranza

Art. 1144 — Atti di tolleranza

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9275/2018

In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza.

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Cass. civ. n. 9661/2006

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni efficacia presuntiva alla suddetta circostanza, con riferimento alla domanda di usucapione di un terreno che, durante il periodo interessato, era stato di proprietà di una società per azioni di cui l’attore era uno dei due soci).

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Cass. civ. n. 17876/2003

In materia di possesso, non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che — come tale — esclude una situazione possessoria a favore del terzo, allorché l’uso del bene da parte di quest’ultimo sia prolungato nel tempo o, avvenendo contro la volontà del proprietario, non possa fondarsi sull’altrui compiacenza. (La Corte, nel formulare il principio sopra riportato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che — accogliendo l’azione di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per alcuni anni nonostante l’opposizione dei proprietari del fondo servente — avevano ritenuto l’esistenza di una situazione di possesso tutelabile, dovendo escludersi che, per le modalità indicate l’uso del bene fosse avvenuto per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente).

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Cass. civ. n. 16956/2002

Gli atti di tolleranza, ai sensi dell’art. 1144 c.c., rilevano solo come ragione ostativa dell’acquisto del possesso, ma non incidono su di un possesso già costituito.

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Cass. civ. n. 1384/1998

Il principio per cui, in materia di possesso, l’atteggiamento di tolleranza del proprietario del bene rispetto ad un determinato uso che un terzo ne faccia, esclude la configurabilità di una situazione possessoria in capo al terzo solo quando la condotta tollerante non sia prolungata nel tempo, non è applicabile allorché l’atteggiamento del proprietario trovi giustificazione nella mancanza di un interesse ad opporsi al suddetto specifico uso. (Nella fattispecie i giudici del merito — con decisione confermata dalla S.C. — avevano ritenuto non costitutivo di una situazione possessoria in capo agli utilizzatori, il prolungato uso, quale parcheggio, di un’area di proprietà condominiale, per mera tolleranza dei titolari della stessa).

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Cass. civ. n. 12133/1997

La mera conoscenza dell’altrui potere di fatto sulla cosa non implica tolleranza del suo esercizio, la quale è caratterizzata dalla condiscendenza del dominus derivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunità manifestata al destinatario in modo che quest’ultimo ne abbia consapevolezza e nell’usufruire del bene abbia sempre presente l’eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto.

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Cass. civ. n. 1015/1996

Gli atti di tolleranza traendo origine dall’altri condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni.

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Cass. civ. n. 3563/1991

Dopo l’adozione ed esecuzione del provvedimento di occupazione d’urgenza, l’eventuale protrarsi del godimento del fondo da parte del privato deve ascriversi a mera tolleranza della P.A., e, pertanto, non può integrare possesso, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.

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Cass. civ. n. 4631/1990

Gli atti di tolleranza, che secondo l’art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, sono quelli che implicano un elemento di transitorietà e saltuarietà comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto nell’indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e quindi sia inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell’esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo.

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Cass. civ. n. 4117/1990

In tema di servitù di passaggio, la sporadicità dell’esercizio dell’uso relativo non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponde ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito. (Nella specie passaggio attraverso una chiostrina di proprietà esclusiva per accedere al tetto di proprietà condominiale al fine di procedere alla manutenzione dello stesso).

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Cass. civ. n. 3487/1978

Allorquando il passaggio sul fondo altrui, in mancanza di un’opera stabile od anche soltanto di un sentiero, non venga esercitato sempre su un medesimo percorso, ma su percorsi diversi, a seconda dell’avvicendamento delle colture che il proprietario o il possessore (o detentore) del fondo sul quale il passaggio viene esercitato crede di operarvi, manca l’oggetto di una servitù e, quindi, il passaggio esercitato sul fondo altrui, lungi dall’esprimere in tal caso un possesso corrispondente all’esercizio di un diritto di servitù, rimane circoscritto, se consentito, nella sfera dei fatti giuridicamente irrilevanti, rientrando nella previsione dell’art. 1144 c.c., secondo cui gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’esercizio del possesso.

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Cass. civ. n. 1307/1975

Il passaggio esercitato sul fondo altrui, in base a concessione (espressa o tacita) fondata su condiscendenza dettata da rapporti di parentela, amicizia, buon vicinato, e non dovuta a mera inerzia del proprietario, è incompatibile, ancorché protrattosi per lungo tempo, con l’intenzione di attuare un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale e, conseguentemente, non può servire all’acquisto del possesso.

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