Art. 1151 – Codice civile – Pagamento delle indennità

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se possiedi un bene, hai comunque una tutela anche senza esserne proprietario: il possesso produce effetti giuridici immediati.
  • Possedere un bene non significa esserne proprietario, ma ti dà comunque una tutela immediata contro chi tenta di sottrartelo o disturbarti nel suo utilizzo.
  • La differenza tra possesso e detenzione è fondamentale: chi detiene non può usucapire, mentre chi possiede sì.
  • La buona fede nel possesso produce effetti concreti, come l'acquisto dei frutti e la possibilità di usucapire in tempi più brevi.

Massime correlate

Cass. civ. n. 5948/2005

Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150 del cod. civ. è la qualità di possessore nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa; pertanto, l'applicazione della stessa disposizione va esclusa nei confronti del mero detentore.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale