Art. 1152 – Codice civile – Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa [748 comma 4, 975 comma 2, 1011, 1502 comma 2] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione [948] e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [2756].

Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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