Art. 1154 – Codice civile – Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se possiedi un bene, hai comunque una tutela anche senza esserne proprietario: il possesso produce effetti giuridici immediati.
  • Possedere un bene non significa esserne proprietario, ma ti dà comunque una tutela immediata contro chi tenta di sottrartelo o disturbarti nel suo utilizzo.
  • La differenza tra possesso e detenzione è fondamentale: chi detiene non può usucapire, mentre chi possiede sì.
  • La buona fede nel possesso produce effetti concreti, come l'acquisto dei frutti e la possibilità di usucapire in tempi più brevi.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale