Art. 1155 – Codice civile – Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [1147] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [2644].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se possiedi un bene, hai comunque una tutela anche senza esserne proprietario: il possesso produce effetti giuridici immediati.
  • Possedere un bene non significa esserne proprietario, ma ti dà comunque una tutela immediata contro chi tenta di sottrartelo o disturbarti nel suo utilizzo.
  • La differenza tra possesso e detenzione è fondamentale: chi detiene non può usucapire, mentre chi possiede sì.
  • La buona fede nel possesso produce effetti concreti, come l'acquisto dei frutti e la possibilità di usucapire in tempi più brevi.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale