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Art. 1167 — Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

Art. 1167 — Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [ 2945 ].

L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 19498/2013

In tema di intercettazioni, qualora venga contestata l’attribuzione delle voci degli interlocutori, compiuto dal giudice di merito, la perizia fonica e l’ascolto in contraddittorio delle registrazioni non possono ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell’art. 495, comma secondo, c.p.p. di cui all’art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., poiché tale disposizione riguarda il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa, ma semplici mezzi, in sé neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.

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Cass. civ. n. 3452/1984

Costituisce causa interruttiva dell’usucapione di una servitù di passaggio la perdita del possesso per oltre un anno, che si verifica ogni qualvolta al possessore venga posto nell’obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali.

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Cass. civ. n. 6349/1981

In tema di interruzione dell’usucapione — poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l’oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi — la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sé idonea a dimostrare la volontaria dimissione del possesso, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l’indicata interruzione.

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Cass. civ. n. 77/1977

L’abbandono della cosa posseduta, per atto volontario del possessore, ha immediata efficacia interruttiva dell’usucapione. In questa ipotesi, infatti, non trova applicazione la norma dettata dall’art. 1167 c.c., sulla durata ultrannale della perdita del possesso quale evento interruttivo dell’usucapione, in quanto la norma medesima riguarda il diverso caso in cui il possessore sia stato privato del possesso, e, cioè, lo abbia perso per fatto di terzo, o comunque a lui estraneo.

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Cass. civ. n. 1025/1976

L’interruzione dell’usucapione (nella specie, di servitù di passaggio con veicoli) per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, prevista dall’art. 1167 primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell’obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (nella specie, smottamento del terreno e conseguente restringimento della strada sulla quale veniva esercitato il passaggio).

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Cass. civ. n. 1929/1975

Ai fini dell’usucapione, il possesso acquisito animo et corpore può conservarsi solo animo, purché si conservi la possibilità di esercitare la signoria sulla cosa, anche senza compiere singoli atti di esercizio del possesso. Qualora, però, la situazione obiettiva muti, sì da venir meno, pur temporaneamente, la possibilità di compiere atti di esercizio del possesso — come, ad esempio, quando l’edificio posseduto venga distrutto da eventi bellici e poi ricostruito — si verifica la perdita del possesso, che, se protratta oltre un anno, dà luogo all’interruzione dell’usucapione, ai sensi dell’art. 1167 c.c.

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