Art. 1168 – Codice civile – Azione di reintegrazione

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10925/2024

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Cass. civ. n. 18050/2023

La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.

Cass. civ. n. 9348/2023

In tema di tutela possessoria, il detentore non qualificato è legittimato a proporre l'azione di spoglio nei limiti in cui agisca nell'interesse del possessore, il che esclude che la medesima azione possa essere esperita nei confronti di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 9112/2023

L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).

Cass. civ. n. 7374/2023

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, il principio secondo il quale la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" non può sostituire la prova del possesso ma solo integrarla, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, non si applica all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio, atteso che l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato ed ininterrotto della signoria di fatto sulla "res" in tale frangente storico.

Cass. civ. n. 7741/2014

L'azione ex art. 1168 cod. civ. ha la finalità di reintegrare il possesso nelle condizioni di esercizio anteriori allo spoglio, sicché il risarcimento del danno da spoglio deve includere i costi di ripristino del bene (nella specie, azienda alberghiera), se questo, per gli interventi compiuti dallo spogliatore, non sia possedibile con le modalità anteriori allo spoglio.

Cass. civ. n. 6428/2014

Qualora il convenuto eccepisca l'ultrannualità dell'azione di spoglio, spetta all'attore provarne la tempestività.

Cass. civ. n. 3627/2014

Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e l'efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto.

Cass. civ. n. 7214/2013

La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.

Cass. civ. n. 22174/2012

In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza.

Cass. civ. n. 18058/2012

Il termine annuale per chiedere la reintegrazione nel possesso a seguito di spoglio, di cui all'art. 1168 c.c., ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, disposta dalla legge n. 742 del 1969 con riguardo ai termini processuali.

Cass. civ. n. 9043/2012

La privazione del possesso conseguente all'occupazione di una parte di un terreno altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli, idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, la quale si risolve in una "declaratoria iuris" che non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile.

Cass. civ. n. 8854/2012

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.

Cass. civ. n. 8148/2012

Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito, la quale aveva negato qualsiasi collegamento tra l'atto di spoglio consistito nella chiusura di una strada con catena sorretta da paletti, e l'analoga chiusura con cavo e lucchetto che si affermava esistente due anni prima dello spoglio, ma della quale non era stata provata la persistenza).

Cass. civ. n. 2367/2012

Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.

Cass. civ. n. 879/2012

La presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, configura un requisito necessario ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova dell'effettuazione di detto transito sul bene altrui.

Cass. civ. n. 16236/2011

Al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'"animus spoliandi" postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore; detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.

Cass. civ. n. 16229/2011

In tema di azioni possessorie, affinché ricorra lo spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, ovvero che vi sia il dolo dell'istante il quale, conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 15971/2011

Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c. per la proposizione dell'azione di reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all'atto illecito; ne consegue che, ove l'originario giudizio sia stato cancellato dal ruolo e poi riassunto, è alla data di deposito del primo ricorso che occorre fare riferimento, poiché il giudizio è prorogato a seguito della riassunzione.

Cass. civ. n. 21233/2009

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Cass. civ. n. 19384/2009

In tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell'esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica.

Cass. civ. n. 25899/2006

In tema di reintegrazione nel possesso, il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione. Ne consegue che l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri diritti del possessore, sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato.

Cass. civ. n. 25241/2006

In tema di azioni possessorie, non costituisce domanda nuova, perché inclusa nella originaria domanda di reintegrazione in forma specifica del possesso, la successiva richiesta di risarcimento dei danni in forma generica proposta a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene.

Cass. civ. n. 11386/2006

L'azione di reintegrazione del possesso persegue lo scopo di restituire il possesso della cosa a chi ne sia stato spogliato; pertanto, la relativa domanda non può essere accolta nel caso in cui la cosa sia andata distrutta, difettando in questo caso il presupposto stesso per il ripristino della situazione possessoria precedente.

Cass. civ. n. 20875/2005

La domanda di risarcimento del danno consistente nella diminuzione patrimoniale sofferta per il tempo in cui si è protratto lo spoglio o la turbativa del possesso, avendo contenuto possessorio, può essere proposta congiuntamente all'azione di reintegra o di manutenzione del possesso; essa, tuttavia, non rimane soggetta alla preclusione annuale di cui all'art. 1168 c.c., trovando applicazione, in tema di illecito extracontrattuale, il termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c.

Cass. civ. n. 3290/2003

Il giudice che accordi la tutela possessoria al detentore senza titolo dell'immobile, ovvero la neghi a colui che la richieda nei confronti di quello, non legittima con ciò stesso il possesso nei confronti del proprietario, né esclude il diritto di quest'ultimo di ottenere la restituzione ed il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre liberamente del suo bene.

Cass. civ. n. 3984/2001

Nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito ma poi ricostruito, non è esperibile l'azione di spoglio poiché difetta il presupposto stesso della tutela e non può esplicarsi la sua funzione recuperatoria; l'ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all'instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza.

Cass. civ. n. 3055/1995

Anche la esecuzione di un provvedimento giudiziario senza il rispetto delle forme e delle modalità previste nello stesso provvedimento o nella legge può concretare uno spoglio tutelabile (nella specie, il soggetto, autorizzato, con provvedimento di urgenza, ad eseguire il distacco di un tubo di derivazione di acqua potabile dal suo impianto idrico, previa esecuzione dei lavori necessari per assicurare, per altra via, la fornitura dell'acqua nell'appartamento del vicino, aveva eseguito il distacco del tubo di derivazione direttamente e senza attendere l'esecuzione dei lavori previsti nel provvedimento d'urgenza).

Cass. civ. n. 5732/1994

Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli ulteriori elementi costitutivi (causa petendi et petitum), e, conseguentemente, i provvedimenti e le soluzioni adottate in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio. Né le prove acquisite nel giudizio possessorio possono (salvo che non siano state richieste con riguardo a siffatta utilizzazione) essere richiamate nel giudizio petitorio, in favore dell'una o dell'altra parte.

Cass. civ. n. 8744/1993

Integra spoglio l'impedimento del possesso esistente, senza che possa diversamente rilevare la possibilità di un diverso modo di esercizio di detto possesso, atteso che questo verrebbe a porre in essere una situazione di fatto diversa dalla precedente ed estranea all'esercizio in atto tutelato.

Cass. civ. n. 7109/1993

Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello con la sua pronuncia riformi la sentenza di primo grado, in base alla quale l'istante aveva conseguito il possesso della cosa oggetto della sua domanda di reintegrazione (art. 1168 c.c.), viene meno il titolo del conseguito possesso ed il convenuto in giudizio acquista il diritto alla restituzione della cosa; tuttavia, perché la situazione possessoria originaria possa essere ripristinata a favore della parte vittoriosa in appello, è necessario che questa abbia proposto la pretesa restitutoria, la quale non può ritenersi implicita nella richiesta di rigetto della domanda di reintegra del possesso. Ne consegue che il giudice d'appello incorre nel vizio di estrapetizione se, in riforma della decisione di primo grado, non si limiti a rigettare la domanda di reintegra del possesso, ma condanni colui che l'ha proposta a restituire il bene alla controparte, benché questa non ne abbia chiesto la restituzione.

Cass. civ. n. 7836/1990

Ove l'attore, pur dichiarandosi titolare di un diritto reale, non chieda la tutela dei poteri e delle facoltà che ad esso ineriscono, ma invochi semplicemente il ristabilimento di una situazione di fatto inerente alla cosa oggetto di quel diritto, deve riconoscersi la natura possessoria dell'azione ed escludersene la natura petitoria e reale, esulando dal petitum l'affermazione o la negazione del diritto reale, senza che i riferimenti a posizioni soggettive di natura petitoria, che si accompagnino alla detta domanda volta semplicemente ad ottenere la tutela del possesso, valgono a modificarne la natura, essendo diretti soltanto ad colorandam possessionem, cioè ad illustrare la posizione giuridica soggettiva sottostante al potere di fatto esercitato sulla cosa e di cui si chiede la tutela.

Cass. civ. n. 6741/1986

In materia di azione di reintegrazione, lo spoglio e l'animus spoliandi non sono esclusi dalla presenza di un titolo di concessione amministrativa (nella specie assegnazione di alloggio Iacp) nell'autore dello spoglio, poiché questa non fa venire meno l'intenzione di attentare al possesso altrui. Pertanto ove il bene oggetto della concessione sia posseduto da altri, il concessionario non può farsi ragione da sé, sottraendolo a chi lo detiene.

Cass. civ. n. 2882/1975

Quando al giudice venga chiesto il ristabilimento di una precedente situazione di fatto, non basta a ravvisare un'azione petitoria la circostanza che l'istante si qualifichi come proprietario e invochi titoli costitutivi della proprietà, poiché tali prospettazioni debbono considerarsi fatte ad colorandam, dovendo invece ravvisarsi un'azione possessoria, per la quale è competente il pretore, che potrà emettere anche, a favore dell'istante, una condanna al risarcimento del danno, quale accessoria rispetto alla condanna alla reintegrazione o alla cessazione della turbativa.

Cass. civ. n. 477/1972

Richiesti originariamente i soli provvedimenti di ripristino della situazione possessoria, la successiva domanda di risarcimento dei danni, ancorché connessa e conseguenziale (per la intrinseca natura di illecito civile propria dell'atto di molestia o di spoglio), comporta un ampliamento del petitum, si da travalicare l'ambito dell'emendatio libelli prevista dall'art. 184 cod. proc. civ.

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