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Art. 1168 — Azione di reintegrazione

Art. 1168 — Azione di reintegrazione

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1455/2018

In tema di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 1168 c.c. non è rilevabile d’ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ex art. 2969 c.c., dalla parte interessata la quale, peraltro, nel sollevare l’eccezione deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo dell’altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell’anno dall’asserito spoglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la ricorrenza di tale eccezione nella difesa con cui il convenuto genericamente assumeva di avere da sempre esercitato il proprio diritto di proprietà).

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Cass. civ. n. 15517/2017

In materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un’apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente.

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Cass. civ. n. 14797/2017

In tema di spoglio, l’accertamento del giudice deve riguardare sia l’elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l’elemento soggettivo, ossia l’“animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell’azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell’“animus spoliandi”.

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Cass. civ. n. 8911/2017

In tema di reintegrazione nel possesso, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore o il detentore, usando l’ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell’impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso la clandestinità del possesso esercitato da un parroco, quale appartenente ad un ente ecclesiastico, su di un bene di titolarità della parrocchia, che lo stesso parroco amministrava in rappresentanza della diocesi, rilevando che, in forza delle disposizioni di diritto canonico che gli attribuiscono la vigilanza sui beni ecclesiastici, a fronte di corrispondenza intercorsa con il rappresentante dell’ente, che invocava la proprietà di detto bene, il vescovo avrebbe potuto sostituirsi al parroco ed esercitare l’autorità di controllo di sua spettanza).

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Cass. civ. n. 4198/2016

Nel giudizio possessorio, l’eccezione “feci, sed iure feci” è ammessa solo ove tenda a far valere lo “ius possessionis” (e, cioè, l’esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo “ius possidendi” (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale.

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Cass. civ. n. 2300/2016

La sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacché l’esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela.

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Cass. civ. n. 8811/2015

In tema di azioni a difesa del possesso, chi ha collaborato con l’autore morale dello spoglio è passivamente legittimato all’azione di reintegrazione solo se ha stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, in difetto del quale egli non avrebbe nulla da restituire.

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Cass. civ. n. 6792/2015

Colui che è convenuto con azione possessoria per violazione dei limiti imposti dalle norme in materia di distanze può dimostrare l’insussistenza dell’altrui diritto al fine di negare lo stato di possesso vantato dall’attore, senza con ciò determinare confusione fra giudizio possessorio e giudizio petitorio, poiché tale accertamento rileva per stabilire se esista un possesso tutelabile.

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Cass. civ. n. 19830/2014

Colui che assume di essere stato spogliato del possesso di una servitù di passaggio non è tenuto a dare la prova dell’inesistenza della tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo che deve provare l’altra parte.

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Cass. civ. n. 18486/2014

Il conduttore che mantenga la disponibilità dell’immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all’obbligo di restituzione agli effetti dell’art. 1591 cod. civ.

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Cass. civ. n. 7741/2014

L’azione ex art. 1168 cod. civ. ha la finalità di reintegrare il possesso nelle condizioni di esercizio anteriori allo spoglio, sicché il risarcimento del danno da spoglio deve includere i costi di ripristino del bene (nella specie, azienda alberghiera), se questo, per gli interventi compiuti dallo spogliatore, non sia possedibile con le modalità anteriori allo spoglio.

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Cass. civ. n. 6428/2014

Qualora il convenuto eccepisca l’ultrannualità dell’azione di spoglio, spetta all’attore provarne la tempestività.

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Cass. civ. n. 3627/2014

Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l’esistenza del titolo posto a base dell’allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e l’efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto.

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Cass. civ. n. 26985/2013

In tema di tutela possessoria, perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, mediante una mera violenza morale, quale una minaccia. Posto che il possesso costituisce una situazione di fatto avente propria rilevanza giuridica, la cui compromissione dà luogo di per sé all’insorgenza di un obbligo risarcitorio, la conseguente domanda risarcitoria può essere proposta congiuntamente all’azione di reintegra o di manutenzione, senza, tuttavia, che trovi applicazione rispetto ad essa il termine annuale di decadenza di cui all’art. 1168 cod. civ., poiché i danni arrecati al possesso dallo spoglio o dalle molestie integrano gli estremi dell’illecito extracontrattuale, e sono come tali soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ.

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Cass. civ. n. 24673/2013

In tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell’azione, che implicano l'”animus spoliandi”, non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell’altrui possesso ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo.

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Cass. civ. n. 7214/2013

La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio.

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Cass. civ. n. 22174/2012

In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell’altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest’ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza.

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Cass. civ. n. 18058/2012

Il termine annuale per chiedere la reintegrazione nel possesso a seguito di spoglio, di cui all’art. 1168 c.c., ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, disposta dalla legge n. 742 del 1969 con riguardo ai termini processuali.

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Cass. civ. n. 9043/2012

La privazione del possesso conseguente all’occupazione di una parte di un terreno altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli, idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, la quale si risolve in una “declaratoria iuris” che non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile.

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Cass. civ. n. 8854/2012

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell’esistenza e dell’entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'”an debeatur”, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.

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Cass. civ. n. 8148/2012

Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall’ultimo atto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito, la quale aveva negato qualsiasi collegamento tra l’atto di spoglio consistito nella chiusura di una strada con catena sorretta da paletti, e l’analoga chiusura con cavo e lucchetto che si affermava esistente due anni prima dello spoglio, ma della quale non era stata provata la persistenza).

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Cass. civ. n. 2367/2012

Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l’usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall’attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.

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Cass. civ. n. 879/2012

La presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, configura un requisito necessario ai fini dell’acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova dell’effettuazione di detto transito sul bene altrui.

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Cass. civ. n. 16236/2011

Al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'”animus spoliandi” postula la consapevolezza dell’autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore; detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l’autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l’altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.

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Cass. civ. n. 16229/2011

In tema di azioni possessorie, affinché ricorra lo spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione, ovvero che vi sia il dolo dell’istante il quale, conscio dell’arbitrarietà della sua richiesta, abbia sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

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Cass. civ. n. 15971/2011

Il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall’art. 1168 c.c. per la proposizione dell’azione di reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all’atto illecito; ne consegue che, ove l’originario giudizio sia stato cancellato dal ruolo e poi riassunto, è alla data di deposito del primo ricorso che occorre fare riferimento, poiché il giudizio è prorogato a seguito della riassunzione.

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Cass. civ. n. 14178/2011

Poiché la servitù di presa d’acqua comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una servitù di attingimento di acqua, aveva ritenuto di dover qualificare come semplice molestia l’attività del proprietario del fondo servente che aveva apposto un cancello con lucchetto sul proprio terreno, esigendo in tal modo dal proprietario del fondo dominante il requisito dell’annualità del possesso).

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Cass. civ. n. 2316/2011

In tema di giudizio possessorio, l’elemento soggettivo che completa i presupposti dell’azione di spoglio risiede nella coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto.

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Cass. civ. n. 16136/2010

Il conduttore che perda il godimento dell’immobile durante il periodo in cui il proprietario debba eseguire delle riparazioni, non perde anche la detenzione dell’immobile stesso sino a quando non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto di locazione e può pertanto proporre azione di spoglio contro il proprietario che, a lavori eseguiti, rifiuti la restituzione dell’immobile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l’arbitrarietà della condotta del conduttore, che, avendo dovuto consegnare le chiavi dell’immobile all’amministratore dello stabile per l’esecuzione di lavori di riparazione delle parti comuni, ne aveva ottenuto la riconsegna al termine dei lavori).

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Cass. civ. n. 21233/2009

Nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

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Cass. civ. n. 19384/2009

In tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell’esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica.

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Cass. civ. n. 1551/2009

In tema di possesso, l’utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un’area condominiale ai fini di parcheggio, non tutelabile con l’azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che – come nel caso di specie – l’abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell’auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la “realità” (inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari.

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Cass. civ. n. 12751/2008

In tema di spoglio violento e clandestino, il detentore che agisce, ex art. 1168, secondo comma, c.c., per la reintegra, può fornire la prova del titolo anche per presunzione non essendo in discussione la validità e gli effetti del vincolo che giustifica la detenzione qualificata ma esclusivamente il fatto storico dell’esistenza del corrispondente potere di fatto sulla cosa.

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Cass. civ. n. 9284/2008

L’azione di reintegra ex art. 1168 c.c., è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene, e può essere esercitata nei confronti dello stesso detentore che abbia mutato la propria detenzione in possesso. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, se vi sia stata negazione e privazione del possesso da parte del detentore o se si tratti di opposizione alle richieste del possessore riconducibili al godimento del bene, nell’ambito del rapporto obbligatorio in forza del quale è stata trasferita la detenzione.

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Cass. civ. n. 19931/2007

Il detentore qualificato che agisce per la reintegrazione nel possesso deve provare il titolo dal quale trae origine tale detenzione, a differenza del semplice possessore al quale è sufficiente invocare il principio possideo quia possideo.

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Cass. civ. n. 13116/2007

Nel caso di azione di spoglio esperita denunziando più atti materiali distanziati nel tempo, qualora il giudice li colleghi tra loro teleologicamente, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si tratta comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca — proponendo eccezione di decadenza dall’azione — l’esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento.

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Cass. civ. n. 10375/2007

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; ove risulti, invece, sulla base del criterio del «
petitum» sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo, poiché integra una questione di merito — che spetta al giudice provvisto di giurisdizione decidere — se l’azione sia proponibile e la pretesa dell’attore possa essere soddisfatta. (Nella specie, relativa al presunto spossessamento esercitato mediante prosecuzione di un’occupazione a fini di esproprio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi in presenza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità).

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Cass. civ. n. 4632/2007

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (Corte Cost., sent. n. 281 del 2004), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’azione possessoria promossa dal privato nei confronti della P.A. in conseguenza della mera attività materiale, non sorretta da alcun formale provvedimento amministrativo, da questa posta in essere in ambito urbanistico. Non costituiscono atti d’imperio della P.A., idonei ad affievolire a interesse legittimo la posizione soggettiva del privato, né una variante di piano regolatore generale, inidonea a produrre l’effetto implicito di dichiarazione di pubblica utilità, né l’acquisizione di un fondo con atto, che, in assenza dei caratteri della cessione amichevole, deve qualificarsi come atto di vendita di diritto privato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell’AGO sull’azione di manutenzione esercitata dal proprietario di terreno a cui favore era costituita una servitù avente ad oggetto il divieto di destinare il fondo servente ad uso diverso da quello agrario, a seguito di acquisizione e trasformazione in parcheggio da parte del Comune).

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Cass. civ. n. 25899/2006

In tema di reintegrazione nel possesso, il venir meno della ragion d’essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall’ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione. Ne consegue che l’azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell’art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri diritti del possessore, sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato.

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Cass. civ. n. 25241/2006

In tema di azioni possessorie, non costituisce domanda nuova, perché inclusa nella originaria domanda di reintegrazione in forma specifica del possesso, la successiva richiesta di risarcimento dei danni in forma generica proposta a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene. Poiché la privazione del possesso costituisce fatto illecito, al risarcimento dei danni derivanti dallo spoglio sono applicabili le norme dettate dagli artt. 1226 e 2056 c.c.

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Cass. civ. n. 23397/2006

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Ne consegue che, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 37, primo comma, c.p.c. (Nella specie, relativa al presunto spossessamento esercitato mediante chiusura di un passaggio a livello ferroviario, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’atto era conseguenza ed effetto di una circolare e di una connessa ordinanza ministeriale, contestabili eventualmente innanzi al Tar).

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Cass. civ. n. 13216/2006

L’apposizione di una ringhiera su un muro divisorio che, avendo funzione di parapetto, consentiva di esercitare il diritto di veduta sull’altrui proprietà, integra uno spoglio parziale, in quanto modifica, rendendole più difficili, le modalità dell’ispicere e del prospicere in alienum in cui si sostanziava l’esercizio del diritto di servitù in presenza del solo muretto.

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Cass. civ. n. 12740/2006

In tema di possesso, il requisito della clandestinità dello spoglio, che va riferito allo stato di ignoranza di chi lo subisce, postula che quest’ultimo si sia trovato nell’impossibilità di averne conoscenza nel momento in cui lo stesso viene posto in essere; peraltro, poiché tale inconsapevolezza non deve essere determinata da negligenza del possessore, che va accertata anche alla stregua delle circostanze in cui è stato commesso lo spoglio e mantenuto lo spossessamento, la clandestinità è esclusa dalla presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore, o dalla conoscenza del fatto da parte delle medesime. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la clandestinità dello spoglio sul rilievo che non era stato valutata al riguardo la presenza di guardie campestri incaricate dal possessore di vigilare sul fondo e perciò in grado di percepire tempestivamente qualsiasi fatto che avrebbe potuto pregiudicarne il normale godimento).

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Cass. civ. n. 11386/2006

L’azione di reintegrazione del possesso persegue lo scopo di restituire il possesso della cosa a chi ne sia stato spogliato; pertanto, la relativa domanda non può essere accolta nel caso in cui la cosa sia andata distrutta, difettando in questo caso il presupposto stesso per il ripristino della situazione possessoria precedente.

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Cass. civ. n. 20875/2005

La domanda di risarcimento del danno consistente nella diminuzione patrimoniale sofferta per il tempo in cui si è protratto lo spoglio o la turbativa del possesso, avendo contenuto possessorio, può essere proposta congiuntamente all’azione di reintegra o di manutenzione del possesso; essa, tuttavia, non rimane soggetta alla preclusione annuale di cui all’art. 1168 c.c., trovando applicazione, in tema di illecito extracontrattuale, il termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c.

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Cass. civ. n. 20346/2005

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 34 del D.L.vo 31. marzo 1998, n. 80 (sentenza n. 281 del 2004), la cognizione dell’azione possessoria esperita dal privato contro la P.A. in conseguenza di una sua attività materiale, non sorretta da alcun provvedimento formale, è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria. (Nella specie, si è altresì escluso che l’avere la P.A. posto in essere la denunciata violazione del possesso in occasione dell’esecuzione di lavori di ripristino di una strada costituisse ragione sufficiente per affermare che il suo comportamento, in tesi lesivo del diritto del privato, risultasse sorretto da un formale provvedimento).

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Cass. civ. n. 17567/2005

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto.

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Cass. civ. n. 16496/2005

In tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano — e soltanto per traslato il proprietario — trae da tali utilità, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attività da parte del proprietario. Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da, sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione; in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola e l’eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l’attività materiale del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali. (Nella specie sono stati ravvisati gli estremi dello spoglio nell’apertura di un varco praticato dal condomino nel muro di cinta dell’edificio per mettere in comunicazione la proprietà esclusiva con la pubblica strada, giacché la modificazione dei luoghi, sottraendo il muro alla destinazione di recinzione e protezione dell’edificio, impediva agli altri condomini di ricavarne l’utilità inerente alla funzione della cosa comune).

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Cass. civ. n. 15885/2005

Costituendo il possesso l’esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà o ad un diritto reale, la tutela possessoria prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c. presuppone, da parte del richiedente, la specifica deduzione di una situazione di fatto corrispondente alle facoltà esercitabili in virtù di un determinato diritto dominicale, che si assumono lese dall’altrui comportamento. Ne consegue che il comportamento della parte che abbia dedotto, nell’atto introduttivo, la violazione del possesso corrispondente alla proprietà del bene e successivamente, nel corso del giudizio, la lesione del possesso conforme ad un diritto di serviti, introduce una nuova causa petendi a fondamento della propria pretesa, dando luogo ad una mutati libelli non consentita, atteso che le facoltà inerenti al diritto di serviti non rappresentano un connotato ordinario del diritto di proprietà, ma soltanto un vantaggio aggiuntivo ed eventuale.

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Cass. civ. n. 15558/2005

In tema di possesso di servitù di veduta, agli effetti della tutela restitutoria di cui all’art. 1168 c.c., non è necessario accertare che la veduta sia esercitata in forza di un regolare titolo di acquisto, essendo sufficiente, invece, la corrispondenza tra l’esercizio di fatto delle facoltà della parte istante ed il contenuto della servitù prediale, in forza di un accertamento, demandato al giudice di merito, incentrato sull’esistenza di opere che consentono il possesso delle predette facoltà e del pregiudizio che ad esse deriverebbero dalla costruzione della controparte.

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Cass. civ. n. 14067/2005

Lo spoglio del possesso di un bene (nella specie, cortile condominiale) ben può rimanere integrato dalla messa in esecuzione da parte dell’amministratore di condominio, con la consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, di opere deliberate dall’assemblea (nel caso, chiusura dell’accesso mediante recinzione ed apposizione di cancello elettrico), non assumendo rilievo la circostanza che la domanda di sospensione delle delibere in questione risulti essere stata in precedenza giudizialmente rigettata, stante l’ontologica diversità tra il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere e quello possessorio.

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Cass. civ. n. 9562/2005

Al fine della tutela del possesso corrispondente ad una servitú di passaggio, è irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo, atteso che l’utilità, quale elemento costitutivo essenziale della servitù, viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante.

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Cass. civ. n. 9226/2005

In tema di reintegrazione del possesso, il detentore qualificato o autonomo che proponga azione di spoglio non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse; ne consegue che egli deve provare l’esistenza del titolo posto a base dell’allegata detenzione e che il giudice deve verificare la sussistenza, la validità ed efficacia del rapporto dedotto.

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Cass. civ. n. 24026/2004

Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l’usucapione, ma è sufficiente la prova dei durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall’attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.

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Cass. civ. n. 17988/2004

La detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius senza necessità di alcun atto materiale di apprensione (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto, peraltro, configurabile in termini di spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi di un immobile opposto agli altri coeredi dal coerede detentore che aveva altresì impedito loro anche il semplice accesso all’immobile, osservando, ancora, che integra senz’altro gli estremi dello spoglio — tutelabile con l’apposita azione di reintegrazione — l’atto a mezzo del quale il coerede detentore miri, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio, ed in danno degli altri coeredi non detentori, la relazione di fatto con il bene, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, e conseguentemente escludendo gli altri dalla possibilità di goderne allo stesso modo).

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Cass. civ. n. 7538/2004

In tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l’effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato. (La Corte ha cassato la decisione impugnata che, nel rigettare la domanda di reintegra del compossesso di uno spiazzo e di una stradella di accesso, aveva ritenuto che l’attore non avesse dimostrato l’esatta estensione del compossesso, rilevando che la costruzione realizzata dai convenuti aveva ridotto la lunghezza della stradella senza impedirne la percorribilità per accedere allo spiazzo).

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Cass. civ. n. 5760/2004

L’acquirente di bene immobile che, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, intende avvalersi della tutela possessoria è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso sul bene medesimo, risultando a tale fine inidonea la mera produzione in giudizio del titolo di acquisto, che vale soltanto a rafforzare ad colorandam possessionem la prova stessa.

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Cass. civ. n. 4952/2004

L’esistenza di un diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l’esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù. (I giudici di appello avevano ritenuto non configurabile, ai sensi dell’art. 1168 c.c., lo spoglio del possesso lamentato dai ricorrenti in relazione alla chiusura di un varco da essi aperto nella loro proprietà, compiuta dal Condominio titolare di un diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo dei ricorrenti. La Corte, nel cassare la sentenza, ha ritenuto legittima l’utilizzazione del varco da parte dei ricorrenti che se ne servivano per accedere a un’area condominiale).

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Cass. civ. n. 8075/2003

… A tal fine, è sufficiente che l’erede provi la propria qualità di successore universale, non richiedendosi la dimostrazione dell’esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa. Inoltre, costituendo il possesso, ai sensi dell’art. 1140 c.c., un potere di fatto che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio non solo della proprietà, ma di ogni altro diritto reale, l’erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario è legittimato ad esperire i rimedi apprestati dall’ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell’estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione degli eredi del soggetto che possedeva un immobile a titolo di usufrutto a promuovere l’azione di reintegrazione nei confronti di chi era divenuto pieno ed esclusivo proprietario del bene con l’estinzione dell’usufrutto).

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Cass. civ. n. 3290/2003

Il giudice che accordi la tutela possessoria al detentore senza titolo dell’immobile, ovvero la neghi a colui che la richieda nei confronti di quello, non legittima con ciò stesso il possesso nei confronti del proprietario, né esclude il diritto di quest’ultimo di ottenere la restituzione ed il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre liberamente del suo bene.

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Cass. civ. n. 643/2003

In tema di possesso delle servitù ed in ipotesi di dedotto spoglio, va negata la tutela richiesta ai sensi dell’art. 1168 c.c. quando il modo di esercizio della servitù non rimanga modificato dal mutamento dello stato dei luoghi, cosicché la servitù stessa può continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui in precedenza veniva già esercitata.

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Cass. civ. n. 636/2003

Nel caso di spoglio o di turbativa posti in essere con più atti materiali distanziati nel tempo, il termine di un anno per l’esperimento dell’azione possessoria non può decorrere dal primo di essi se dopo ciascun atto, e senza nessuna opposizione da parte dell’agente, venga ripristinata ad opera dello spogliato la situazione precedente, venendo meno in tal caso il collegamento tra i vari atti, ciascuno dei quali va riferito ad un distinto periodo di possesso.

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Cass. civ. n. 16956/2002

Ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell’anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l’intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo. La regola, posta dall’art. 1066 c.c., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell’anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell’anno precedente al preteso spoglio.

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Cass. civ. n. 13747/2002

In tema di spoglio di beni oggetto di compossesso fra i condomini la loro mancata utilizzazione da parte di alcuni condomini, che costituisce manifestazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà e nel relativo possesso, non esclude l’
animus spoliandi da parte del condomino che si impossessi del bene comune trasformando l’utilizzazione uti condominus con l’uso uti dominus.

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Cass. civ. n. 12173/2002

Nel caso di spoglio posto in essere con più atti, il termine di un anno per l’esercizio delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, così da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo o come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell’altrui possesso secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice del merito.

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Cass. civ. n. 10676/2002

Il detentore qualificato del bene, ovvero chi detenga la cosa nell’interesse proprio in forza di un titolo contrattuale anche atipico, è legittimato a proporre l’azione di reintegra nel possesso anche nei confronti dello stesso possessore, dovendosi escludere per contro che la legittimazione attiva sia estesa a qualsiasi detentore, purché non sia tale per ragioni di servizio o di ospitalità.

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Cass. civ. n. 7621/2002

Nel giudizio possessorio l’eccezione feci, sed iure feci, è ammessa soltanto quando tende a far valere non già lo ius possessionis (cioè l’esistenza di un possesso nello spogliatore), ma lo ius possidendi (cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo).

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Cass. civ. n. 6221/2002

Il conduttore è detentore qualificato per conto del locatore possessore; egli ha diritto alla tutela della propria situazione giuridica mediante l’esercizio dell’azione di reintegrazione contro l’autore dello spoglio. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronunzia del giudice di merito, secondo il quale nel godimento del bene concesso in locazione rientrava la possibilità di fruire della somministrazione di energia elettrica, sicché il conduttore era legittimato alla tutela della possibilità di accedere al vano (nella specie, condominiale ove era sito il contatore).

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Cass. civ. n. 15322/2001

II possesso è tutelato da spogli e molestie indipendentemente dal suo eventuale carattere lesivo di diritti altrui, i quali, pertanto, non possono essere utilmente opposti all’attore in reintegrazione o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l’esaurimento del giudizio possessorio e l’esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l’ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare). L’eccezione feci, sed iure feci, pertanto, è ammessa in sede possessoria se investe non già lo ius possidendi, ma lo ius possessionis, dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall’attore, in quanto lo esclude o lo comprime o lo limita. (Alla stregua dei principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, in riforma alla decisione pretorile — la quale aveva accolto la domanda degli originari attori che, lamentando lo spoglio o molestia derivanti da lavori di scavo, avevano chiesto la reintegrazione o manutenzione del possesso, stabilendo che l’intimato dovesse provvedere alla riduzione in pristino del terreno dei ricorrenti e astenersi dal compimento di ulteriori lavori di scavo — aveva respinto detta domanda, ritenendo l’appellante titolare di una servita di acquedotto, come sarebbe stato desumibile dall’esistenza di una tubatura per la cui riparazione era stato eseguito lo scavo in questione).

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Cass. civ. n. 15130/2001

Al fine della configurabilità dello spoglio, il quale costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, obbligando chi lo commette al risarcimento del danno, con l’atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di reintegrazione, mentre rappresenta apprezzamento di fatto — riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente — l’accertamento dell’esistenza dell’indicato elemento soggettivo, ed il possessore non deve debba provare anche la consapevolezza dell’autore della lesione di aver violato l’altrui diritto.

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Cass. civ. n. 10819/2001

In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso. (Principio affermato in relazione alla costruzione di un muro comportante riduzione di un’area destinata a servitù di passaggio, senza che, però, ne risultasse impedito il transito anche veicolare).

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Cass. civ. n. 10406/2001

In una situazione di compossesso il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o che in modo apprezzabile ne modifichi o turbi le modalità di esercizio (nella specie, la S.C., in forza del sopraenunciato principio, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza del giudice d’appello che aveva escluso che l’apposizione, da parte di alcuni dei comproprietari, di una lapide sulla facciata esterna di una cappella funeraria in aggiunta a quella preesistente e convenzionalmente accettata da tutti i compossessori potesse costituire turbativa o molestia del compossesso del bene comune in danno degli altri comproprietari del bene).

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Cass. civ. n. 3984/2001

Nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito ma poi ricostruito, non è esperibile l’azione di spoglio poiché difetta il presupposto stesso della tutela e non può esplicarsi la sua funzione recuperatoria; l’ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all’instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza.

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Cass. civ. n. 15381/2000

Ai fini dell’esistenza dello spoglio o della turbativa del possesso non è necessaria la prova dell’
animus
spoliandi o turbandi in quanto gli artt. 1168 e 1170 c.c. prescindono del tutto dal riferimento psicologico, sicché va escluso che dalla natura di atto illecito della molestia o dello spoglio derivi che il possessore debba altresì provare la consapevolezza dell’autore dell’aggressione di aver violata la norma posta a tutela del pieno e libero esercizio del possesso.

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Cass. civ. n. 11453/2000

La violenza, quale presupposto dell’azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l’esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto animus spoliandi). La clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell’impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere.

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Cass. civ. n. 8489/2000

L’animus spoliandi consiste nella intenzione di attentare alla posizione possessoria altrui e non è escluso dall’essere l’autore dello spoglio assistito da un titolo negoziale, poiché il suo esercizio non elimina quell’intento che sorregge la condotta pregiudizievole di quel possesso per la cui tutela è apprestata l’azione di reintegrazione. L’esercizio dell’azione di reintegrazione contro l’autore dello spoglio è consentito dall’art. 1168, secondo comma, c.c. anche al «detentore qualificato», a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l’intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale. Poiché la posizione lato sensu possessoria del detentore non ha un’estensione oggettiva pari a quella del possesso stricto sensu tale da prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell’intimato, non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi dall’accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l’attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell’ambito della detenzione consentita da quel rapporto. Tale verifica, vertendosi in tema di tutela possessoria, non va estesa all’opponibilità del rapporto al preteso autore dello spoglio.

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Cass. civ. n. 8394/2000

Rientra tra le facoltà del comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l’altrui pari uso, e, pertanto, configura un atto compiuto nell’esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può considerarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari.

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Cass. civ. n. 4679/2000

In tema di azione di reintegrazione, l’
animus spoliandi non è escluso da una condotta oggettivamente lesiva sorretta dal convincimento di esercitare un preteso contrapposto diritto, essendo anzi rinvenibile nella stessa.

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Cass. civ. n. 1825/2000

In tema di servitù di passaggio non ricorrono gli estremi dello «spoglio» quando l’esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà (riconosciutagli dalla legge) di chiudere il proprio fondo (nella specie, con un cancello) si attui in maniera tale da consentire, agli eventuali possessori del libero passaggio attraverso il medesimo, di continuare in fatto (attraverso, ad esempio la consegna della chiave o di un congegno di apertura automatica) l’esercizio della corrispondente servitù, in tal guisa contemperandosi le esigenze di tutela del diritto di proprietà del primo, con l’eventuale incomodo dei secondi nel praticare il passaggio.

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Cass. civ. n. 1824/2000

In tema di azioni possessorie, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l’attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un’azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente. «Vero che …, unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili…»).

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Cass. civ. n. 924/1999

L’azione possessoria contro la pubblica amministrazione è esperibile sia se questa agisca iure privatorum, sia se ponga in essere un’attività sine titulo, cioè in assenza di qualsiasi potere giuridico ad essa conferito dalla legge, in quanto in tali casi si ha un comportamento meramente materiale e non opera, perciò, il divieto di condanna ad un facere previsto dall’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. Qualora, invece, l’attività dell’amministrazione si risolva nell’esecuzione di un potere pubblico o di un atto amministrativo sia pure viziato, la tutela possessoria è inammissibile, perché questa, dovendo ripristinare la situazione modificata o turbata dall’attività denunziata si attuerebbe con un provvedimento di natura costitutiva che, elidendo gli effetti dell’azione amministrativa, violerebbe il divieto imposto dal giudice ordinario dall’art. 4 della legge indicata.

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Cass. civ. n. 5200/1999

Poiché per integrare l’elemento soggettivo della lesione possessoria è necessario il dolo o almeno la colpa, deve tenersi conto delle cause soggettive di esclusione dell’illecito, tra le quali figura l’errore scusabile determinato dalla palese e obiettiva difficoltà nel ricondurre alla previsione normativa, pur esaminata con la dovuta diligenza, il caso concreto. (Nella specie il giudice di merito aveva dato rilievo all’obiettiva incertezza in ordine all’applicabilità al caso concreto delle norme locali in materia di stanze tra edifici).

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Cass. civ. n. 3674/1999

Il requisito della clandestinità cui risulta subordinata l’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. importa che la privazione del potere di fatto sul bene accada all’insaputa del possessore, il quale ne venga — così — a conoscenza solo in un momento successivo.

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Cass. civ. n. 1204/1999

Ricorre spoglio violento anche nella privazione dell’altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta del possessore; presunzione sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sé equivoco che non può essere interpretato senz’altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza.

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Cass. civ. n. 10477/1998

Qualora sia stata proposta azione di reintegrazione nel possesso allegandosi dall’attore la propria situazione di detentore qualificato del bene in ordine al quale si assume essere avvenuto il denunziato spoglio, il giudice del merito a fronte della contestazione del convenuto, deve verificare il titolo della pretesa detenzione, ponendo a carico dell’attore il relativo onere della prova, e verificare la sussistenza, la validità e l’efficacia del rapporto dedotto.

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Cass. civ. n. 8233/1998

La trasformazione di una servitù di passaggio mediante modificazione delle opere necessarie al suo esercizio, ovvero il suo trasferimento in altro luogo per unilaterale iniziativa del proprietario di uno dei due fondi integra (in assenza di accordo tra i proprietari medesimi o di un ordine del giudice) gli estremi, oggettivi e soggettivi, dello spoglio violento, rimanendo riservate all’eventuale giudizio petitorio la valutazione delle ragioni addotte dal proprietario convenuto in possessoria circa la esistenza di un suo diritto alla trasformazione o allo spostamento del passaggio (anche se venga, in concreto, rappresentata una assenza di danno, se non addirittura un vantaggio, per il fondo dominante).

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Cass. civ. n. 5808/1998

Integra una violazione dell’altrui possesso, tutelato dalla legge come stato di fatto, qualunque modificazione dello stato dei luoghi operata con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore, con la conseguenza che ai fini della tutela possessoria di una servitù deve farsi riferimento non alla possibilità di esercizio della stessa, bensì al modo in cui la servitù veniva esercitata prima che la situazione dei luoghi fosse stata modificata.

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Cass. civ. n. 5714/1998

Sussiste spoglio allorché il proprietario, possessore del fondo gravato da servitù di passaggio restringe l’ampiezza dell’
iter, pur se in ottemperanza a norme imperative di legge — (nella specie installandovi una scala antincendio in corrispondenza delle uscite di sicurezza di un suo sottostante esercizio pubblico) — perché tale intento non esclude l’
animus spoliandi, mentre la modifica dell’esercizio di una servitù, in mancanza di accordo con il possessore del fondo dominante, deve esser chiesta in un giudizio petitorio.

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Cass. civ. n. 5314/1998

L’affidamento di un bene (come conseguenza della stipula di un contratto atipico) per la realizzazione di un interesse proprio anche dell’affidatario conferisce, a quest’ultimo, la detenzione qualificata della res, tutelabile, ex art. 1168 c.c., con l’esercizio dell’azione di reintegrazione non solo nei confronti del concedente, ma anche del terzo autore materiale dello spoglio e consapevole della violenza usata per contrastare l’opposta volontà dello spoliatus (ancorché tale terzo abbia agito su incarico del concedente), a condizione che il rapporto scaturente dal contratto abbia carattere non di mera saltuarietà od occasionalità, ma di concreta stabilità, onde consentire all’affidatario la detenzione della cosa fino a quando non sia esaurita l’attività per la quale essa gli era stata consegnata.

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Cass. civ. n. 4526/1998

Per la configurabilità del possesso di servitù di veduta, tutelabile con l’azione di spoglio, non è necessario che l’opera da cui è esercitata sia destinata esclusivamente all’affaccio sul fondo del vicino, se per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito ne accerti l’oggettiva idoneità all’
inspicere e al prospicere in alienum, come nel caso di vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale.

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Cass. civ. n. 3549/1998

La legittimazione a proporre l’azione di reintegrazione nel possesso va apprezzata in riferimento alla data del sofferto spoglio e non già con riguardo alla data della proposizione del ricorso di cui all’art. 703 c.p.c., alla quale per definizione si assume cessato, proprio in ragione dello spoglio, il potere di fatto sulla cosa, di cui appunto si domanda la reintegrazione. Consegue che è irrilevante il venire meno del titolo della detenzione qualificata (nella specie locazione) in epoca successiva al fatto lesivo, attenendo tale modificazione alla sfera del petitorio, mentre la tutela possessoria è concessa a salvaguardia della situazione di fatto ed non di diritto.

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Cass. civ. n. 1206/1998

In tema di azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facoltà di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, né di inscindibilità delle cause, essendo idonea la pronuncia a produrre effetti nei confronti della parte revocata in giudizio, onde la stessa non può dirsi inutiliter data.

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Cass. civ. n. 1042/1998

Nelle azioni possessorie, l’eccezione feci, sed iure feci del convenuto che deduce di essere compossessore della cosa, rende necessario l’esame del titolo per stabilire sia pure ad colorandam possessionem, l’esistenza e l’estensione del diritto che si allega. Pertanto, tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell’ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul bene medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso del regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l’esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l’eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza.

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Cass. civ. n. 13101/1997

In tema di azione di spoglio, l’accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l’elemento oggettivo della privazione, totale o parziale, del possesso avvenuta violentemente o clandestinamente (da provarsi da parte dell’attore del giudizio possessorio), ma anche il correlato elemento soggettivo (il cosiddetto animus spoliandi), il quale può legittimamente ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La esistenza del detto elemento soggettivo può, pertanto, venir esclusa quando sia provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso.

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Cass. civ. n. 11119/1997

Il convincimento di esercitare un proprio diritto non esclude l’
animus
spoliandi neppure quando lo spoglio è compiuto da un compossessore ed è inopponibile quando l’attività materiale di un condomino sulle cose comuni sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga partita di altro condomino, limitandone i poteri corrispondenti sulle predette cose comuni.

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Cass. civ. n. 10366/1997

L’
animus spoliandi, che integra l’elemento soggettivo della condotta tesa a violare l’altrui possesso, si sostanzia nella consapevolezza di attentare ad esso contro la volontà, manifesta o presunta, del possessore, consapevolezza espressa secondo le forme del dolo o della colpa, situazioni soggettive invero indefettibili nella struttura complessiva dell’atto illecito (quale indiscutibilmente risulta la privazione o la violazione dell’altrui possesso).

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Cass. civ. n. 7994/1997

Anche in tema di «spoglio» commesso dal compossessore, la ricorrenza dell’
animus spoliandi è insita nel fatto stesso di privare l’altro del possesso, in modo violento e clandestino, ciò implicando la consapevolezza dell’autore dello «spoglio», di agire contro la volontà espressa o presunta.

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Cass. civ. n. 2247/1997

Ai fini della tutela possessoria l’attore ha l’onere di fornire la prova dell’esercizio di fatto del possesso indipendentemente dal titolo, non potendo detta prova desumersi dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente.

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Cass. civ. n. 2028/1997

Configura spoglio in danno del conduttore — che perciò è legittimato attivo alla relativa azione prevista dall’art. 1168 c.c. — la privazione del godimento del bene locato, pur se effettuata dal locatore e pur se questi ritiene di agire nell’ambito dei diritti derivatigli dal contratto. (Nella specie il locatore, riservatosi il godimento su un lato di capannone, concesso ad altri in locazione sull’altro lato, aveva chiuso il comune ingresso ad esso con lucchetto, impedendovi l’accesso al conduttore).

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Cass. civ. n. 1798/1997

L’attribuzione dell’azione di reintegrazione anche al detentore (salvi i casi di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità) comporta che una volta accertata la materiale detenzione della cosa da parte del soggetto che ha proposto l’azione (e in assenza delle suindicate ragioni giustificatrici della detenzione) sia superfluo accertare se il potere di fatto si sia concretato o no nel possesso in senso stretto, manifestato cioè come corrispondente all’esercizio della proprietà o di un diritto reale.

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Cass. civ. n. 5952/1996

II soggetto che fa valere in sede possessoria, al fine di conseguire la reintegrazione del possesso, non già il pregresso esercizio da parte sua di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di un altro di diritto reale, ma un potere di fatto accompagnato dal riconoscimento di una prevalente situazione giuridica altrui, e cioè la detenzione e non già il possesso della cosa, ha l’onere non solo di specificare ma anche di provare il titolo in base al quale esercitava il potere sul bene. Infatti l’art. 1168 c.c. tutela solo la detenzione qualificata, quella cioè in cui il rapporto di fatto con la cosa è in funzione dell’interesse del detentore, quale mezzo per l’esercizio di un suo diritto, mentre, nel caso di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità, la norma riconosce al solo possessore di conseguire la reintegrazione. Né può rilevare la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio di una situazione pienamente possessoria, in mancanza della prova della interversione del possesso ai sensi dell’art. 1141 c.c. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, valorizzando la presunta esistenza di una prova del possesso da parte dell’attore, aveva accolto l’azione di spoglio da lui proposta, benché inizialmente lo stesso avesse precisato di fruire del bene quale conduttore).

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Cass. civ. n. 5740/1996

Perché ricorra lo spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si proceda non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione, vale a dire che l’istante conscio dell’arbitrarietà della sua richiesta, abbia in mala fede sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Stante la presunzione di legittimità che inerisce all’attività dell’ufficiale giudiziario quale organo del pubblico potere, l’onere della prova dell’arbitrarietà della condotta dello stesso incombe su colui che invoca la tutela possessoria.

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Cass. civ. n. 3660/1996

Il mancato esercizio per un anno di una servitù di passaggio a intervalli infrannuali non fa perdere al titolare il possesso della stessa ove ne permanga la possibilità e resti, quindi, fermo l’
animus possidendi. Invero, il carattere saltuario dell’esercizio delle servitù discontinue non ostacola l’esperibilità delle azioni a tutela del possesso, dovendo esso essere valutato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle servitù stesse, essendo sufficiente, una volta instaurata sul bene le relazione di fatto sostenuta dal relativo animus possidendi, che il bene possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, che può venir meno soltanto in presenza di chiari ed univoci segni dell’
animus derelinquendi.

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Cass. civ. n. 3295/1996

In tema di tutela del possesso di servitù di passaggio, quando i risultati della prova non consentono di escludere che il transito sia stato consentito per mera tolleranza, l’incertezza sulla configurabilità di una situazione possessoria non può essere superata in base al titolo prodotto in giudizio, il cui esame è consentito solo ad colorandam possessionem, e cioè per qualificare una già accertata situazione di fatto individuando il diritto al cui esercizio il possesso corrisponde, ma non per dimostrare quest’ultimo, che va rigorosamente provato dall’attore.

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Cass. civ. n. 12227/1995

In tema di uso della cosa comune, non può ritenersi consentita l’installazione, da parte di un condomino, per suo esclusivo vantaggio ed utilità, di un cancello in un certo punto di un viottolo comune, destinato fin dalla costituzione del condominio al passaggio dei condomini, per l’accesso, tra l’altro, a vani di proprietà esclusiva dei medesimi (nei quali sono sistemate e custodite, nella specie, le utenze domestiche di ciascuno di essi), in quanto detta installazione costituisce — anche in caso di messa a disposizione degli altri condomini delle chiavi del cancello — una modificazione delle modalità di uso o di godimento della cosa comune, che interferisce sul «pari uso» della stessa spettante agli altri condomini.

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Cass. civ. n. 4461/1995

In tema di condominio di edifici, l’apposizione di transenne tubolari ai marciapiedi comuni, le quali impediscono a taluni condomini l’accesso con i veicoli a detti marciapiedi ai quali in passato essi avevano acceduto, integra attività di spoglio e l’eccezione dell’amministratore di averlo compiuto in esecuzione di una deliberazione condominiale legittima e non impugnata (
feci sed iure feci) non è idonea ad escludere l’
animus spoliandi, soprattutto se, come nella specie, per lungo tempo dopo l’assunzione della deliberazione, i condomini abbiano continuato ad esercitare il possesso.

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Cass. civ. n. 3377/1995

Allorquando il giudice di primo grado, pur rigettando la richiesta di reintegrazione nel possesso di una servitù per l’oggettiva impossibilità di ripristino dell’originario stato dei luoghi su cui insisteva la stessa, abbia emesso una statuizione di accertamento dell’avvenuto spoglio da parte del convenuto ed abbia, conseguentemente, condannato l’autore dello spoglio al risarcimento del danno derivante dall’avvenuta violazione del possesso, sussiste, per il soccombente, l’interesse ad impugnare la pronuncia sulla domanda possessoria, deducendo che la relativa azione era improponibile per l’avvenuto decorso, al momento della richiesta di reintegrazione, del termine annuale dell’avvenuto spoglio, al fine di conseguire anche il rigetto dell’azione di risarcimento del danno a tale titolo proposta, in quanto soggetta agli stessi termini dell’azione possessoria.

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Cass. civ. n. 3055/1995

Anche la esecuzione di un provvedimento giudiziario senza il rispetto delle forme e delle modalità previste nello stesso provvedimento o nella legge può concretare uno spoglio tutelabile (nella specie, il soggetto, autorizzato, con provvedimento di urgenza, ad eseguire il distacco di un tubo di derivazione di acqua potabile dal suo impianto idrico, previa esecuzione dei lavori necessari per assicurare, per altra via, la fornitura dell’acqua nell’appartamento del vicino, aveva eseguito il distacco del tubo di derivazione direttamente e senza attendere l’esecuzione dei lavori previsti nel provvedimento d’urgenza).

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Cass. civ. n. 11064/1994

Ove, con deliberazione congiuntamente adottata dai condomini proprietari, ciascuno per un tratto, di una strada di collegamento fra i diversi edifici condominiali, venga disposta la chiusura continua dei cancelli d’accesso alla strada anzidetta, con consegna ai condomini del congegno elettronico di apertura, la concreta attuazione di tale delibera non può configurare lesione del possesso esercitato dai condomini, iure proprietatis, sul tratto di strada appartenente al condominio del quale essi fanno parte, dal momento che, quanto alle modalità di esercizio del loro diritto sulle parti comuni, essi, come condomini, sono vincolati alla volontà espressa dalla maggioranza, ma ben può integrare una lesione possessoria con riguardo al passaggio da essi esercitato sull’intera strada iure servitutis.

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Cass. civ. n. 10363/1994

La recinzione di un fondo da parte di taluni dei compossessori attuata in modo tale da consentire agli altri compossessori il libero accesso al fondo medesimo e quindi il libero esercizio del loro compossesso non costituisce spoglio e neppure molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, trovando al contempo ogni eventuale incomodo di accesso adeguata compensazione nell’esigenza comune a tutti i compossessori di tutela del compossesso del fondo dall’ingerenza di estranei.

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Cass. civ. n. 9206/1994

Con riguardo alle azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, ovvero sia rivolta contro un comportamento di fatto della P.A. il quale, ancorché diretto al perseguimento di finalità di ordine generale, non sia attuato in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi. (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’azione di manutenzione promossa dai proprietari di una strada interpoderale nei confronti del comune che, assumendo trattarsi di strada vicinale gravata da uso pubblico, aveva provveduto a rimuovere una sbarra apposta al suo inizio).

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Cass. civ. n. 8874/1994

Consistendo lo spoglio nella privazione del possesso o della detenzione esercitati da un soggetto su di una cosa, la vendita di un bene da parte del comproprietario-compossessore in quanto traslativa dello ius possidendi, ma non necessariamente dello iuris possessionis, non è sufficiente ad integrare gli estremi dello spoglio in danno degli altri compossessori ove non segua l’immissione di fatto dell’acquirente nel possesso del bene a lui venduto.

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Cass. civ. n. 5732/1994

Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell’eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall’assoluta diversità degli ulteriori elementi costitutivi (
causa petendi et petitum), e, conseguentemente, i provvedimenti e le soluzioni adottate in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull’esito del giudizio petitorio. Né le prove acquisite nel giudizio possessorio possono (salvo che non siano state richieste con riguardo a siffatta utilizzazione) essere richiamate nel giudizio petitorio, in favore dell’una o dell’altra parte.

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Cass. civ. n. 5281/1994

L’esistenza di un giudicato penale di condanna che si fondi sull’accertata illiceità del possesso di un determinato bene non preclude al possessore l’esercizio dell’azione di reintegrazione contro l’autore di un eventuale spoglio, configurandosi l’azione stessa come rimedio eccezionale, concesso per ragioni di ordine pubblico a tutela della situazione di fatto, quale è dato apprezzare nei suoi soli connotati materiali, a prescindere da qualificazioni giuridiche o da stati soggettivi di mala fede del possessore.

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Cass. civ. n. 3749/1994

La rimozione delle opere che rendono apparente una servitù (nella specie, di passaggio), senza pregiudicarne od ostacolarne l’esercizio, non danno (rectius: dà N.d.R.) luogo ad uno spoglio, che presuppone una privazione (totale o parziale) del possesso, non ravvisabile in atti pregiudizievoli soltanto della sua attitudine di fatto costitutivo della usucapione del corrispondente diritto, possibile solo per le servitù apparenti.

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Cass. civ. n. 2111/1994

Il regime probatorio (e, in particolare, la distribuzione dell’onere della prova tra le parti) nel procedimento possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è notevolmente diverso da quello a tutela del possesso in senso proprio (ossia corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale). Mentre, in questo ultimo caso, il titolo da cui si assume avere origine il possesso, non può esser fatto valere per dimostrare la esistenza dello jus possidendi ma solo ad colorandam possessionem, e
cioè per rafforzare la prova dell’esistenza di atti materiali integranti il possesso, nel primo procedimento invece, colui che assume di essere detentore qualificato ha l’onere di provare l’esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta necessariamente la trasmissione della detenzione stessa (locazione, deposito, comodato, contratto agrario, ecc.) ma non anche la persistenza della sua validità ed efficacia nel momento dello spoglio. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insufficiente la prova, fornita dagli affittuari di fondi rustici, della detenzione qualificata di alcuni fabbricati, sulla base del mero rapporto di pertinenzialità con i fondi in affitto, essendo peraltro tale circostanza contrastata dallo stato di rovina e inagibilità dei fabbricati).

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Cass. civ. n. 1964/1994

Ai fini della configurabilità, in astratto, di uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, non è richiesto un titolo assolutamente abnorme ma è sufficiente che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore, come quando, nell’ipotesi di un provvedimento di rilascio d’immobile, esso non sia eseguibile per sopraggiunte disposizioni legislative di proroga degli sfratti.

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Cass. civ. n. 12790/1993

Ai fini dell’accoglimento dell’azione di reintegrazione è necessario accertare il possesso (o, ai sensi dell’art. 1168 comma secondo c.c., la detenzione qualificata) del soggetto spogliato al momento dello spoglio, restando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un’epoca anteriore.

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Cass. civ. n. 10936/1993

Ai fini della tempestività dell’azione di spoglio, entro un anno dal fatto, deve farsi riferimento al giorno del deposito in cancelleria del ricorso al pretore, non a quello successivo della notificazione del ricorso stesso con il decreto di fissazione della comparizione delle parti, tenendo conto che detto deposito segna l’esercizio del diritto da parte dell’istante ed al contempo la instaurazione del procedimento possessorio.

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Cass. civ. n. 8744/1993

Integra spoglio l’impedimento del possesso esistente, senza che possa diversamente rilevare la possibilità di un diverso modo di esercizio di detto possesso, atteso che questo verrebbe a porre in essere una situazione di fatto diversa dalla precedente ed estranea all’esercizio in atto tutelato.

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Cass. civ. n. 7691/1993

In caso di condominio negli edifici, la modificazione di una parte comune e della sua destinazione, ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione e quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri all’esperimento dell’azione di reintegrazione con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal che possa continuare a fornire quella utilitas alla quale era asservita anteriormente alla contestata modificazione senza che sia necessaria specifica prova del possesso di detta parte (che non abbia una sua autonomia rispetto all’edificio), quando risulti quello di una o più delle porzioni immobiliari in cui l’edificio stesso si articoli.

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Cass. civ. n. 7109/1993

Nell’ipotesi in cui il giudice d’appello con la sua pronuncia riformi la sentenza di primo grado, in base alla quale l’istante aveva conseguito il possesso della cosa oggetto della sua domanda di reintegrazione (art. 1168 c.c.), viene meno il titolo del conseguito possesso ed il convenuto in giudizio acquista il diritto alla restituzione della cosa; tuttavia, perché la situazione possessoria originaria possa essere ripristinata a favore della parte vittoriosa in appello, è necessario che questa abbia proposto la pretesa restitutoria, la quale non può ritenersi implicita nella richiesta di rigetto della domanda di reintegra del possesso. Ne consegue che il giudice d’appello incorre nel vizio di estrapetizione se, in riforma della decisione di primo grado, non si limiti a rigettare la domanda di reintegra del possesso, ma condanni colui che l’ha proposta a restituire il bene alla controparte, benché questa non ne abbia chiesto la restituzione.

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Cass. civ. n. 5873/1993

Poiché «autore morale» dello spoglio — legittimato passivo dell’azione di reintegrazione — non è solo il mandante, ma anche chi abbia «coscientemente» tratto vantaggio dall’illecito possessorio altrui, chi ha acquistato la proprietà della cosa, con diritto alla consegna della stessa, commette spoglio non in qualunque caso in cui comunque ottenga dal suo dante causa l’adempimento e ne tragga quindi vantaggio, ma soltanto ove sia cosciente che lo stesso suo dante causa per effettuarne la consegna, abbia con violenza o clandestinità sottratto la cosa a chi la possedeva (o la deteneva con diritto alla tutela possessoria).

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Cass. civ. n. 4628/1993

Per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé come mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo. (Nella specie la C.S. ha confermato sul punto la decisione di merito che aveva disposto la reintegra avendo ravvisato lo spoglio nel parcheggio sul fondo altrui di un’autovettura per diverse ore, per due volte distinte, in guisa da rendere impossibile il transito al proprietario).

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Cass. civ. n. 12515/1992

Nel caso di azioni possessorie proposte contro la pubblica amministrazione, per comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi, vi è difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dell’amministrazione stessa, inteso nel senso che il divieto di elisione degli effetti dell’azione amministrativa, posto dall’art. 4, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, preclude l’unica pronunzia che sia possibile richiedere al giudice ordinario e da lui soltanto ottenibile, senza che sia ipotizzabile una equipollente tutela perseguibile presso il giudice amministrativo, cui spetta, invece, di conoscere delle azioni eventualmente intraprese per far valere vizi del provvedimento (nella specie, di notificazione di quello concernente l’occupazione di un immobile in via di urgenza).

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