Art. 13 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione dell’interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.
Cons. Stato n. 4356/2019
Al fine di verificare se una cosa mobile o immobile presenti interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, ex artt. 10, comma 3 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, può essere utilizzata una relazione sui detti valori redatta al diverso scopo del rilascio dell'attestato di libera circolazione del bene.Cons. Stato n. 5950/2017
Lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore decadimento. In sede di dichiarazione di interesse storico-artistico è, tuttavia, onere dell'Amministrazione dei beni culturali prendere in considerazione le puntuali obiezioni sollevate dall'Amministrazione comunale proprietaria dell'immobile.Cass. pen. n. 10468/2017
Nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, il parere di rilevante interesse artistico dell'opera espresso dalla Sovrintendenza ai beni culturali ai fini della imposizione dei vincoli di cui agli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, pur non vincolando il giudice penale circa la qualificazione dell'opera da esportare come di effettivo interesse culturale, lo esonera, ove positivo, dall'obbligo di rivalutarne ogni volta la correttezza in assenza di elementi specifici tali da ingenerare dubbi sulla sua fondatezza.Cass. pen. n. 17223/2016
Oggetto di tutela dell'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) sono i beni di interesse culturale, indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'art. 13 del medesimo Codice ed il ricorrente non può contestare tale qualificazione in sede esecutiva quando, sulla stessa, è già intervenuta una sentenza definitiva. La scelta del legislatore di disporre la confisca delle cose oggetto del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, risulta, infatti, pienamente giustificata sul piano costituzionale in ragione della finalità di tutela avanzata e preventiva che la disposizione incriminatrice esprime, cosicché non sussiste alcuna violazione del diritto di proprietà, né alcuna disparità di trattamento con soggetti che siano proprietari di beni culturali. Nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dall'art. 174 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale.