Art. 10 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.
Cons. Stato n. 4356/2019
Al fine di verificare se una cosa mobile o immobile presenti interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, ex artt. 10, comma 3 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, può essere utilizzata una relazione sui detti valori redatta al diverso scopo del rilascio dell'attestato di libera circolazione del bene.Cons. Stato n. 3927/2019
Le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono ricomprese nell'ambito dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004.Cons. Stato n. 1933/2019
Il censimento e l'inserimento nell'elenco dei locali storici del Lazio ai sensi della L.R. n. 36 del 2001 spetta alla Regione e riguarda gli esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale. Al contrario, la disciplina dei negozi storici è di livello essenzialmente comunale, in quanto riguarda esercizi commerciali del Comune di Roma e l'individuazione dei medesimi è di spettanza comunale, previo parere della Commissione per la Tutela delle Botteghe Storiche e riguarda le imprese artigianali che hanno svolto per più di cinquanta anni nello stesso locale, ovvero in uno analogo per posizione e significato storico-ambientale, un'attività di vendita al dettaglio inerente lo stesso genere merceologico, anche se con arredi di non particolare pregio. Ne consegue che locali storici e negozi storici costituiscono due species del medesimo genus (attività culturali), ai quali non si applica una medesima disciplina. La disciplina dei negozi storici è qualcosa di diverso da quella dei locali storici. Si tratta, infatti, di due nozioni riconducibili sicuramente alle "attività culturali", vale a dire attività che riguardano l'elaborazione e diffusione della cultura, ma non soggette al regime giuridico dei beni culturali, in quanto non comprese nelle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42 del 2004. I locali storici, caratterizzati dal fatto che da lunga tradizione ivi si svolgono attività commerciali tipiche, non sono beni culturali anche perché il vincolo culturale in senso stretto non può riguardare l'attività culturale in sé e per sé, e cioè considerata separatamente dal bene; il valore culturale è infatti ravvisabile solamente nel collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con accadimenti della storia, della civiltà. Di regola, neppure per i beni culturali in senso proprio è consentito il vincolo di mera destinazione d'uso, salvo che per gli studi d'artista (in ragione della specifica previsione dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004), potendosi ritenere pertanto di dubbia legittimità anche il vincolo di destinazione merceologica per i negozi storici che sicuramente costituiscono un minus, sotto il profilo della tutela, rispetto ai beni culturali.Cons. Stato n. 5947/2018
Fino alla verifica effettiva dell'interesse culturale, i beni di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 rimangono comunque soggetti alle disposizioni di tutela, sicché colui che intenda eseguire su di essi opere e lavori di qualunque genere deve preliminarmente munirsi dell'autorizzazione del soprintendente, che è resa su progetto e può contenere prescrizioni. In presenza di una regolare autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 42/2004, non residua alcuno spazio volto all'emanazione di misure cautelari quali l'ordine di sospensione dei lavori ex art. 28 D.Lgs. n. 42/2004, a meno che questi non siano condotti in difformità dal progetto autorizzato ovvero si contesti una infedele rappresentazione dello stato originario dei luoghi o delle cose di potenziale interesse culturale.Cons. Stato n. 347/2018
È legittima l'apposizione del vincolo archeologico su un'intera zona, quant'anche non fosse cinta da mura ma comunque abitata nell'antichità, qualora dalla motivazione del relativo atto e dall'attività istruttoria svolta emergano le concrete ragioni che giustificano la valutazione unitaria di tale area; le esigenze di salvaguardia, infatti, hanno per oggetto non solo i reperti in sé o solo se addossati gli uni agli altri, ma tutta la complessiva superficie a suo tempo destinata illo tempore all'insediamento umano.Il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, permettendo di salvaguardare la memoria della collettività e incentivare lo sviluppo della cultura, seguendo l'art. 9 contenuto nei principi fondamentali della Costituzione Italiana che così enuncia "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."
Cons. Stato n. 17/2018
Ai fini della tutela vincolistica archeologica, l'effettiva esistenza delle cose da tutelare può esser dimostrata anche per presunzione, essendo a tal scopo non rilevante ex se che i materiali da tutelare siano stati già portati alla luce o siano ancora interrati. È sufficiente, infatti, che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia adeguata alla finalità di pubblico interesse cui esso è preordinato.È considerata misura proporzionata e congruente alle finalità di pubblico interesse l'apposizione del vincolo archeologico, quale misura di tutela complessiva di un'area abitata nell'antichità, anche se non cinta da mura, giacché le esigenze di salvaguardia concernono non solo i reperti in sé e solo se addossati gli uni agli altri ma tutta la complessiva superficie destinata illo tempore all'insediamento umano.
L'apprezzamento compiuto dalla P.A. preposta alla tutela archeologica, da esercitare in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost., è sindacabile, in sede giudiziale, solo sotto i profili di logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Sicché tal sindacato può effettuarsi in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta.