Art. 134 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141
b) le aree di cui all'articolo 142
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Corte cost. n. 22/2016

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege; e dell'art. 142, comma 2, lett. a), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO. Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l'opzione per l'una o le altre.

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