Art. 138 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.
Cons. Stato n. 914/2016
Il potere del Ministero per i beni culturali di dichiarare il notevole interesse pubblico di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, in considerazione della titolarità, in capo allo Stato, dei poteri in materia paesaggistica (art. 9 Cost.), e le determinazioni hanno ipso iure l'effetto di integrare il piano regionale paesistico.Cons. Stato n. 534/2013
Sul territorio gravano più interessi pubblici (non contrastanti, per effetto della previsione della pianificazione paesistica, ma destinati a trovare un equo contemperamento), quali quelli concernenti: - la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura è riservata in via esclusiva allo Stato; - il governo, l'uso e la valorizzazione dei beni ambientali, intesi essenzialmente come fruizione e sfruttamento del territorio medesimo, affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, fatta salva l'autonoma potestà tuttora riconosciuta a queste ultime d'individuare, con lo specifico procedimento previsto dall'art. 138, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) "beni paesaggistici" ovvero aree aventi le caratteristiche di notevole interesse pubblico.