Art. 67 – Codice del processo tributario – Decisione

[1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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