Art. 395 – Codice di procedura civile – Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
- I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
- La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
- Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
- L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
- La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 25399/2025
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
Cass. civ. n. 22106/2025
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
Cass. civ. n. 14035/2025
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 11836/2025
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
Cass. civ. n. 10341/2025
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
Cass. civ. n. 25417/2024
Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.
Cass. civ. n. 23469/2024
In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l'allegazione di un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azione revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore.
Cass. civ. n. 22687/2024
Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 15926/2024
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
Cass. civ. n. 9965/2024
Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo.
Cass. civ. n. 4182/2024
In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell'utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell'utenza).
Cass. civ. n. 3752/2024
Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 27946/2023
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 16825/2023
L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.
Cass. civ. n. 14006/2023
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 7103/2023
La revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall'art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l'omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, postulando come sufficiente l'ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.
Cass. civ. n. 5682/2023
Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.
Cass. civ. n. 14810/2017
Non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento (copia fotostatica) già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale.
Cass. civ. n. 3591/2017
L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, quale la sentenza che, pur essendo stata emessa prima, è passata in giudicato dopo quella da revocare e che, pertanto, al momento dell'adozione di quest'ultima, era sprovvista di efficacia vincolante e rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Cass. civ. n. 3200/2017
In tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistenti i presupposti della revocazione per la mancata valutazione della determinazione di un commissario “ad acta”, estensiva anche alle case di cura che non fossero state parti del relativo giudizio amministrativo della remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe nazionali di cui al d.m. Sanità del 14 giugno 1994).
Cass. civ. n. 12000/2014
In tema di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la forza maggiore si concreta nell'ignoranza assoluta ed incolpevole del documento, requisito insussistente ove il documento, nella disponibilità della parte e da questa consegnato al difensore, non sia stato prodotto in giudizio per strategia difensiva, insuscettibile di trasformarsi in forza maggiore neppure per il decesso del difensore, avvenuto durante il termine per l'appello.
Cass. civ. n. 9865/2014
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti in essa accertati siano preesistenti a quest'ultima, non costituisce atto idoneo poiché è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 4118/2014
Non ricorre un errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand'anche risulti errata, di una violazione di legge nell'applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e quindi di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto.
Cass. civ. n. 2412/2014
La circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un documento che si assume non utilizzabile, perché non ritualmente prodotto in giudizio, ove non vi sia controversia sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 1657/2014
Il "punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare", ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è, in caso di errore vertente su fatto probatorio qual è la dichiarazione di un teste, il fatto probatorio stesso e non quello oggetto della prova.
Cass. civ. n. 155/2014
L'istanza di revocazione, prevista dall'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., per essere la sentenza da revocare contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, è ammissibile solo quando si tratta di giudicato risultante da un giudizio separato e sempre che, con la sentenza da revocare, il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno; quando il contrasto con un precedente giudicato si riferisce ad una sentenza pronunciata nell'ambito dello stesso giudizio, il rimedio contro la violazione del giudicato interno è quello del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 3158/1984
Il motivo di revocazione previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. è configurabile quando, prima dell'emanazione (e non prima del passaggio in giudicato) della sentenza impugnata per revocazione, sia intervenuta un'altra sentenza che abbia deciso in senso contrario, con efficacia di giudicato, tra le stesse parti e sullo stesso punto oggetto della decisione adottata nella pronuncia successiva, sempreché quest'ultima non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato. Ai fini anzidetti, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è necessario che il giudicato contrastante si sia formato prima della lettura in udienza del dispositivo della sentenza revocanda.
Cass. civ. n. 4353/1984
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. è necessario che la impossibilità di produrre in giudizio il documento — che va riportata al fatto che esso era in precedenza sconosciuto o che era ignoto il luogo in cui si trovava — sia in correlazione con uno stato psicologico della parte non addebitabile in alcun modo a colpa, che deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio di merito, compreso il grado di appello, non essendo in quest'ultimo preclusa la facoltà di produrre nuovi documenti. (In applicazione del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto corretta la pronuncia di merito che aveva dichiarato la inammissibilità della revocazione, in quanto i documenti — peraltro non decisivi — erano stati rinvenuti, dopo l'inerzia della parte protrattasi per circa tre lustri di istruttoria presso un archivio di Stato, dove erano sempre stati e dove erano stati ricercati solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Cass. civ. n. 1957/1983
Attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.
Cass. civ. n. 326/1983
In tema d'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395 n. 1 c.p.c., la circostanza che il dolo della controparte sia tuttora persistente non interferisce sull'onere dell'istante, a pena d'inammissibilità, di indicare la prova della data della scoperta di detto dolo e di proporre l'impugnazione medesima nel termine di trenta giorni da tale data (artt. 326 e 398 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3768/1983
Il dolo di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c. la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Cass. civ. n. 4527/1982
L'impugnazione per revocazione, avverso pronuncia resa in base a prove successivamente riconosciute o dichiarate false (art. 395 n. 2 c.p.c.), presuppone, per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale della falsità, che il relativo accertamento sia contenuto in giudicato formatosi in data anteriore alla domanda. Pertanto, deve escludersi l'esperibilità di detta impugnazione in base alla dichiarazione della falsità di un documento, che sia stata resa con sentenza penale di proscioglimento istruttorio, atteso che tale sentenza, ancorché irrevocabile per l'intervento di una causa di estinzione del reato (art. 402 c.p.p.), non è idonea ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, configurabile solo come conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia emessa in esito a giudizio, e che i principi posti dall'art. 28 c.p.c. (nel testo di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1971), secondo i quali l'autorità del giudicato penale nel processo civile postula il carattere sostanziale del giudicato stesso ed opera nei soli confronti dei soggetti che siano stati messi in grado di partecipare al processo penale, non trovano deroghe od eccezioni nel giudizio instaurato con la suddetta impugnazione per revocazione.
Cass. civ. n. 4693/1982
A norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c. non costituisce «fatto dell'avversario» rilevante ai fini revocatori l'aver taciuto l'esistenza di un documento a sé sfavorevole.
Cass. civ. n. 3538/1981
Poiché l'art. 395 c.p.c. pone un rapporto di causalità fra le cause di revocazione e la sentenza impugnabile con tale mezzo, è inammissibile l'impugnazione per revocazione del provvedimento con il quale la corte d'appello — a norma dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con L. 21 giugno 1971, n. 804 — ha dichiarato esecutiva la sentenza straniera, qualora si deduca, come causa di revocazione, un vizio di quest'ultima decisione e non anche del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 5268/1980
Qualora una sentenza di appello, fondata su due autonome ragioni del decidere, sia impugnata con riferimento soltanto ad una di esse per revocazione, e con riferimento all'altra con ricorso per cassazione, il giudice della revocazione non può dichiarare inammissibile l'impugnazione in quanto rivolta contro una soltanto delle ragioni della decisione, ma deve provvedere con sentenza dichiarativa dell'esistenza o meno del vizio revocatorio, sentenza che resta subordinata al definitivo esito del ricorso per cassazione in ordine all'autonoma ragione della decisione della sentenza d'appello.
Cass. civ. n. 3918/1979
Al fine della proponibilità dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsità della prova, che l'art. 395 n. 2 c.p.c. equipara alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche, pertanto, quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorché interessato al contenuto della prova stessa.
Cass. civ. n. 4084/1979
L'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, a norma dell'art. 395 n. 2 c.p.c., per il sopravvenuto accertamento della falsità dei documenti decisivi, che sia contenuto in una sentenza penale secondo la previsione degli artt. 380 e 480 c.p.p., postula che su tale accertamento si sia formato il giudicato. Pertanto, avverso la sentenza che abbia condannato l'emittente al pagamento di una cambiale, detta impugnazione non può essere esperita sulla base di una pronuncia penale resa in grado di appello, la quale abbia affermato la falsità del titolo e condannato l'imputato per il reato di falso in cambiale, qualora contro questa pronuncia sia pendente ricorso per cassazione dell'imputato, tenuto conto dell'idoneità di tale ricorso, quali ne siano i motivi, a travolgere detta pronuncia d'appello anche in punto di sussistenza del fatto e del conseguente accertamento della falsità (art. 152 c.p.c.).
Cass. civ. n. 5852/1979
Poiché la revocazione è un'impugnazione prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., la parte contro la quale detta impugnazione è proposta non può sollevare nel giudizio di revocazione una questione già dedotta nel precedente giudizio (svoltosi in unico grado o anche in appello), sulla quale vi sia stata una decisione a lei sfavorevole o un'omessa pronunzia, in quanto in tali ipotesi l'unico rimedio ad essa consentito è il ricorso per cassazione, mediante il quale è possibile denunziare, nel primo caso, un errore di diritto o il vizio di motivazione, e, nel secondo caso, il vizio di omessa pronunzia.
Cass. civ. n. 1040/1978
La falsità di un atto del processo (nella specie, procura ad litem), che abbia fatto apparire come esistente un presupposto processuale in realtà mancante, può configurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., solo quando rappresenti un elemento di una macchinazione fraudolenta che abbia concretamente inciso sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità.
Cass. civ. n. 4452/1978
La sentenza che accoglie l'opposizione all'esecuzione con la quale si è contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata non ha soltanto incidenza processuale, poiché non si limita a dichiarare la nullità del precetto e degli atti esecutivi, ma accerta l'inesistenza, nella realtà giuridica sostanziale, dell'azione esecutiva preannunciata o in corso di esercizio. Contrasta pertanto con tale sentenza, e deve essere revocata ai sensi dell'art. 395 n. 5, c.p.c., la sentenza passata in giudicato la quale abbia successivamente dichiarato che la mancata efficacia di titolo esecutivo della sentenza posta a base dell'esecuzione forzata dipendeva da una mera omissione, emendata con la procedura di correzione degli errori materiali. (Nella specie l'ordine di rilascio dell'immobile locato, del quale era stata rilevata la mancanza in sede di opposizione all'esecuzione, era stato inserito nella sentenza posta a fondamento dell'esecuzione con la procedura ex artt. 287 e 288 c.p.c.; rigettato l'appello contro la sentenza corretta, questa era stata poi revocata per contrasto col precedente giudicato formatosi in sede di opposizione all'esecuzione).
Cass. civ. n. 1067/1955
Quando sono state emesse in grado diverso più sentenze, l'istanza di revocazione deve essere proposta contro quella emessa nel grado superiore.
Cass. civ. n. 1318/1954
Quando il giudice, anche senza che sia proposta l'eccezione, rileva o nega l'esistenza di un giudicato, si ha una situazione strettamente analoga a quella nella quale egli si pronunzi sulla eccezione. I vizi eventuali della sentenza, compreso quello di pronunzia, extra petita (perché l'eccezione non fu proposta) non possono in tal caso farsi valere con l'istanza di revocazione, ma con l'appello o il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 3007/1954
Non può essere dedotta come motivo di revocazione la mancanza di legittimazione della parte nel giudizio in cui è stata pronunziata la sentenza, impugnata per revocazione.
Cass. civ. n. 1197/1953
Il provvedimento del giudice collegiale che dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia agli atti del giudizio, respingendo il reclamo contro la declaratoria di estinzione pronunziata dall'istruttore, ha forma e sostanza di sentenza, e sono pertanto contro di esso consentite le impugnazioni previste per le sentenze, e, quindi, anche l'impugnazione per revocazione.
Cass. civ. n. 3865/1953
Il nesso di causalità fra il dolo o la collusione, l'inganno del giudice e la sentenza ingiusta, che ne è la conseguenza, deve essere di natura psicologica, non giuridica, perché la sentenza in tal caso è frutto di un errore, e l'errore è vizio della volontà, il cui prius sia in false rappresentazioni o nella mancata conoscenza di un fatto o di una norma; il che interessa le facoltà di sentire e di percepire. Il predetto nesso di causalità non sussiste quando, pur avendo il giudice potuto tener conto di tutti i fatti giuridici rilevanti, la sentenza è ingiusta poiché in tal caso l'ingiustizia della sentenza è effetto soltanto di errore di diritto: questo è solo del giudice, il quale deve conoscere la legge ed accertarne la concreta volontà, e non può essere considerato che in mero rapporto occasionale (solo empiricamente può parlarsi di causalità) con manchevoli od errate difese in diritto delle parti.
Cass. civ. n. 2152/1949
Le parti possono impugnare per revocazione una sentenza solo nei casi tassativamente elencati dall'art. 395 c.p.c. tra i quali non è compreso quello della collusione, per il quale l'impugnazione può essere proposta soltanto dal P.M. ai sensi dell'art. 397 c.p.c.
Cass. civ. n. 530/1949
Le sentenze che pronunciano sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sottratte ad ogni impugnativa diversa del regolamento di competenza, e pertanto non possono essere impugnate nemmeno con l'istanza per revocazione.