Art. 395 – Codice di procedura civile – Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14035/2025
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 12291/2025
In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.
Cass. civ. n. 11836/2025
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
Cass. civ. n. 10341/2025
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
Cass. civ. n. 9471/2025
Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).
Cass. civ. n. 512/2025
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Cass. civ. n. 25417/2024
Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.
Cass. civ. n. 23469/2024
In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l'allegazione di un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azione revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore.
Cass. civ. n. 22687/2024
Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 20013/2024
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 15926/2024
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
Cass. civ. n. 14620/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il dies a quo del termine semestrale di proponibilità della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la sua impugnazione. Ne consegue che quando la decisione sia stata emessa all'esito del giudizio di revocazione c.d. ordinaria, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., essa diviene "definitiva", nel senso richiesto dalla disposizione, non nel giorno della sua pubblicazione ma in quello in cui è divenuta irrevocabile e passata, quindi, in giudicato.
Cass. civ. n. 13109/2024
Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge
Cass. civ. n. 11057/2024
In tema di irragionevole durata del processo, in ipotesi di giudizio riassunto dinanzi al giudice competente l'errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 non integra errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore di giudizio conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.
Cass. civ. n. 9965/2024
Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo.
Cass. civ. n. 5574/2024
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall'omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l'errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell'originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie. (In applicazione del principio la S.C., senza qualificare il dedotto errore quale errore di fatto o di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui era censurata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione, senza fare applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 49 del d.l. n. 189 del 2016, in un caso in cui, nell'originario ricorso, la parte non aveva dedotto le circostanze di fatto relative alla residenza delle parti e alla sede dello studio professionale nelle date in cui si erano verificati gli eventi sismici in ragione dei quali era stata disposta tale sospensione).
Cass. civ. n. 4182/2024
In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell'utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell'utenza).
Cass. civ. n. 3752/2024
Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 32288/2023
L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.
Cass. civ. n. 29122/2023
La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Cass. civ. n. 28389/2023
La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati.
Cass. civ. n. 28126/2023
Il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l'impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile).
Cass. civ. n. 27946/2023
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 21980/2023
L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").
Cass. civ. n. 19214/2023
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio
Cass. civ. n. 18145/2023
argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.
Cass. civ. n. 16825/2023
L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.
Cass. civ. n. 14006/2023
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 11691/2023
L'omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d'ufficio) non integra l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 1562/2021
L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2013).
Cass. civ. n. 16439/2021
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anzichè al procuratore nel domicilio eletto). (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2019).
Cass. civ. n. 38230/2021
In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/07/2016).
Cass. civ. n. 1163/2020
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha escluso che rispondesse ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. la decisione di merito secondo la quale, ai fini dell'accertamento del danno da perdita della capacità di produrre reddito, l'intenzione dell'attore di astenersi dalla ricerca di un'occupazione per il resto della propria vita potesse desumersi dal mancato inserimento, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, circostanza verificatasi quando egli aveva appena ventitré anni). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016).
Cass. civ. n. 5049/2020
L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/05/2013).
Cass. civ. n. 8114/2020
Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2017).
Cass. civ. n. 5144/2019
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).
Cass. civ. n. 26890/2019
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca vizio revocatorio l'errata lettura del contenuto di fonti convenzionali regolatrici del rapporto tributario, con le quali siano riconosciuti al contribuente benefici ed esenzioni, in quanto oggetto di controversia e implicanti la valutazione del giudice).
Cass. civ. n. 29634/2019
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi – in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa – gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente).
Cass. civ. n. 13987/2019
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo.
Cass. civ. n. 8630/2019
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto - oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri.
Cass. civ. n. 27622/2018
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.
Cass. civ. n. 14810/2017
Non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento (copia fotostatica) già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale.
Cass. civ. n. 3591/2017
L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, quale la sentenza che, pur essendo stata emessa prima, è passata in giudicato dopo quella da revocare e che, pertanto, al momento dell'adozione di quest'ultima, era sprovvista di efficacia vincolante e rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Cass. civ. n. 3200/2017
In tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistenti i presupposti della revocazione per la mancata valutazione della determinazione di un commissario “ad acta”, estensiva anche alle case di cura che non fossero state parti del relativo giudizio amministrativo della remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe nazionali di cui al d.m. Sanità del 14 giugno 1994).
Cass. civ. n. 17847/2016
Le prescrizioni in tema di distanze tra costruzioni contenute negli strumenti urbanistici locali hanno valore di norme giuridiche, sicché l'erronea percezione del contenuto di documenti che le riproducono costituisce errore di diritto, inqualificabile come vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 10028/2016
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c..
Cass. civ. n. 9652/2016
L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Cass. civ. n. 22506/2015
In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
Cass. civ. n. 21912/2015
Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.
Cass. civ. n. 20587/2015
L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda in revocazione trattandosi di documento - formato nel 2010 -successivo alla sentenza impugnata, emanata nel 2006, avente ad oggetto il decesso per neoplasia di altro lavoratore addetto al montaggio di componenti in amianto).
Cass. civ. n. 19233/2015
Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata.
Cass. civ. n. 22159/2014
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Cass. civ. n. 12875/2014
Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Cass. civ. n. 12162/2014
In tema di revocazione, l'ipotesi prevista dall'art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte, sicché non è configurabile nel caso di omessa produzione in giudizio del ricorso introduttivo personalmente sottoscritto dal contribuente, sul quale incombe l'onere di controllarne l'effettivo deposito.
Cass. civ. n. 12121/2014
La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto impugnabile, non è suscettibile di ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponibile solo nei confronti delle sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello.
Cass. civ. n. 12000/2014
In tema di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la forza maggiore si concreta nell'ignoranza assoluta ed incolpevole del documento, requisito insussistente ove il documento, nella disponibilità della parte e da questa consegnato al difensore, non sia stato prodotto in giudizio per strategia difensiva, insuscettibile di trasformarsi in forza maggiore neppure per il decesso del difensore, avvenuto durante il termine per l'appello.
Cass. civ. n. 9865/2014
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti in essa accertati siano preesistenti a quest'ultima, non costituisce atto idoneo poiché è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 4118/2014
Non ricorre un errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand'anche risulti errata, di una violazione di legge nell'applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e quindi di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto.
Cass. civ. n. 2412/2014
La circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un documento che si assume non utilizzabile, perché non ritualmente prodotto in giudizio, ove non vi sia controversia sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ.