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Art. 11 — Servizi di polizia stradale

Art. 11 — Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a] la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b] la rilevazione degli incidenti stradali;
c] la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d] la scorta per la sicurezza della circolazione;
e] la tutela e il controllo sull’uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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