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Art. 12 — Espletamento dei servizi di polizia stradale

Art. 12 — Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a] in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b] alla Polizia di Stato;
c] all’Arma dei carabinieri;
d] al Corpo della guardia di finanza;
d-bis] ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; [1]
e] ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza [2];
f] ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis] al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. [1]
2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a] e b], spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a] dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;
b] dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c] dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d] dal personale dell’ Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
e] dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;
f] dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c] e d], possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. [1]
4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. [3]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[1] Inserito dalla legge n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.
[2] Secondo l’interpretazione fornita dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 [legge finanziaria 2000], le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione, attribuite agli “ausiliari del traffico” dall’art. 17 della legge n. 127 del 1997, comprendono i poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento, qualora essi siano stati nominativamente designati dal sindaco; ad essi può anche essere conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in alcuni dei casi previsti dal comma 2 dell’art. 158 del codice.
[3] modificato dalla L. n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.

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