Art. 36 novies – Codice delle assicurazioni private – Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36 ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:
a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi
b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri
c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 sexies.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.