Art. 47 quinquies – Codice delle assicurazioni private – Processo di controllo prudenziale
1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’ impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività.
2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II
b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II
c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis
d) agli investimenti di cui agli articoli 37 ter, 38 e 41
e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV
f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio.
4. L'IVASS valuta:
a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa.b) la capacità dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.
5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS può imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.
6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.
7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessità delle attività dell'impresa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.