Art. 101 – Codice delle assicurazioni private – Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177
c) i contratti scaduti
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione
f) i sinistri denunciati
g) i sinistri pagati
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi
b) i sinistri denunciati
c) i sinistri pagati
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione
g) i reclami ricevuti.
4. L’IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'IVASS individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Riferimento normativo non riconosciuto.