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Art. 1924 — Mancato pagamento dei premi

Art. 1924 — Mancato pagamento dei premi

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata [ 1925 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8558/1994

In tema di assicurazione sulla vita, nel caso in cui le parti, in deroga a quanto disposto dall’art. 1924, comma 2, c.c., abbiano previsto la possibilità di riattivazione automatica del rapporto, entro sei mesi dalla scadenza del premio non pagato, verso pagamento dei premi arretrati e degli interessi legali, ovvero la possibilità di riattivazione dopo i sei mesi entro i due anni dall’indicata scadenza, subordinatamente all’accertamento da parte dell’assicurazione del buono stato di salute dell’assicurato, la risoluzione di diritto opera solo allo spirare di quest’ultimo termine, mentre con la riattivazione non si determina il sorgere di un nuovo contratto, ma riprende a spiegare effetti lo stesso rapporto che, in seguito all’omesso pagamento del premio, era venuto a trovarsi in una situazione di quiescenza.

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Cass. civ. n. 401/1988

Con riguardo a contratto di assicurazione sulla vita, la dichiarazione di riscatto da parte dell’assicurato produce i suoi effetti dal momento in cui perviene all’assicuratore trattandosi di dichiarazione ricettizia, ma il dichiarante (purché in regola con il pagamento dei premi) può anche implicitamente differire gli effetti del riscatto al momento della cessazione della copertura assicurativa, atteso che la regolamentazione pattizia di deroga all’art. 1924 c.c. deve essere sempre ispirata al principio contenuto nell’art. 1901 dello stesso codice, il quale presuppone la persistenza del rapporto di corrispettività tra pagamento del premio ed assunzione del rischio da parte dell’assicuratore.

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Cass. civ. n. 1883/1977

In tema di assicurazione sulla vita, la norma dettata dall’art. 1924 secondo comma c.c., secondo la quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo, nel termine prescritto dalla polizza, o, in difetto, nel termine di venti giorni dalla scadenza, comporta la risoluzione di diritto del contratto, non è compresa nell’elenco delle disposizioni derogabili solo in senso più favorevole all’assicurato, fissato dall’art. 1932 c.c. Pertanto, è valida la clausola di polizza che deroghi all’indicata disposizione, regolando gli effetti del mancato pagamento dei premi secondo i principi generali posti dall’art. 1901 c.c. (risoluzione di diritto solo nel caso in cui l’assicuratore non agisca per la riscossione dei premi entro sei mesi dalle relative scadenze). Un tale patto non è riconducibile fra quelli onerosi o vessatori, di cui all’art. 1341 secondo comma c.c., e, quindi, ove contenuto in condizioni generali di contratto, non richiede una specifica approvazione per iscritto.

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Cass. civ. n. 172/1972

Il principio secondo cui il rilascio di una quietanza presuppone la esistenza di un negozio produttivo dell’obbligazione di pagamento, la cui esistenza la quietanza stessa serve a documentare, non può essere invocato a sostegno di una sanatoria della morosità — ai fini della riattivazione di un rapporto assicurativo sulla vita in stato di quiescenza per la mancata corresponsione del premio — allorché per la riattivazione medesima siano previsti ulteriori adempimenti quali quelli della corresponsione degli interessi e della sottoposizione a nuova visita medica.

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