Art. 159 – Codice delle assicurazioni private – Cancellazione dal ruolo

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d)
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2
d) radiazione
e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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