Art. 159 – Codice delle assicurazioni private – Cancellazione dal ruolo

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d)
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2
d) radiazione
e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2447/2006

Le controversie concernenti i provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi — già spettanti, a norma dell'art. 11 della legge n. 166 del 1992, al giudice ordinario, e rimaste devolute all'AGO anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998 — sono state attribuite, per effetto dell'art. 6 della legge n. 57 del 2001 (applicabile nella specie ratione temporis ai sensi dell'art. 5 c.p.c., poi abrogato dall'art. 354 del D.L.vo n. 209 del 2005, il quale, peraltro, all'art. 331, comma 6, conferma tale giurisdizione), alla cognizione del giudice amministrativo. Tale disposizione, la quale richiama gli artt. 33, comma 1, e 45, comma 18, del D.L.vo n. 80 del 1998, esclusivamente quanto al procedimento da seguire in sede di impugnazione dei procedimenti disciplinari in questione, non può infatti considerarsi inapplicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del predetto art. 33, nella parte in cui attribuiva indistintamente alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, non derivando la giurisdizione nella materia in questione dall'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998.

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