Art. 212 bis – Codice delle assicurazioni private – Poteri dell’IVASS
1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:
a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47 quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216 decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo
b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo
c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.