Art. 274 quaterdecies – Codice delle assicurazioni private – Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274 sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274- ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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