Art. 274 terdecies – Codice delle assicurazioni private – Interventi finanziati su base volontaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274 sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274 quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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