Art. 324 novies – Codice delle assicurazioni private – Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324 bis, 324 quater nei confronti delle imprese e all'articolo 324 septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311 septies .

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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