Art. 102 – Codice di procedura civile – Litisconsorzio necessario
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11944/2025
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 11607/2025
In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 10550/2025
Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.
Cass. civ. n. 10547/2025
In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.
Cass. civ. n. 8885/2025
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Cass. civ. n. 1900/2025
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 25802/2024
La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).
Cass. civ. n. 21809/2024
E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.
Cass. civ. n. 21506/2024
Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.
Cass. civ. n. 17893/2024
La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 17761/2024
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.
Cass. civ. n. 16945/2024
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di un immobile oggetto di usufrutto sono litisconsorti necessari il nudo proprietario e l'usufruttuario, poiché tale accertamento, vincolante ai fini del potere impositivo del Comune in materia di ICI, non può condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura del diritto sul bene. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di impugnazione di avviso di accertamento, avente ad oggetto la revisione parziale del classamento di un immobile, svoltosi solo nei confronti del nudo proprietario, ha disposto d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, quale litisconsorte necessario pretermesso).
Cass. civ. n. 11661/2024
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Cass. civ. n. 10585/2024
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Cass. civ. n. 10270/2024
Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, quale emergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - in caso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto della loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 della Cost.
Cass. civ. n. 7393/2024
In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.
Cass. civ. n. 6829/2024
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.
Cass. civ. n. 4065/2024
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Cass. civ. n. 3870/2024
In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.
Cass. civ. n. 3609/2024
Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Cass. civ. n. 3532/2024
In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.
Cass. civ. n. 3134/2024
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Cass. civ. n. 1615/2024
In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.
Cass. civ. n. 32120/2023
In caso di annullamento, in quanto svoltosi in violazione del litisconsorzio necessario coi soci, del giudizio di impugnazione dell'accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, il giudicato, se non fondato su ragioni riguardanti esclusivamente la società, fa stato anche nei confronti dei soci pretermessi e determina l'immediata caducazione dell'avviso loro notificato, rendendo così superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio dagli stessi promosso o disporre l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 31438/2023
L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.
Cass. civ. n. 31214/2023
Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la la società.
Cass. civ. n. 30802/2023
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l'oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede.
Cass. civ. n. 30722/2023
Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).
Cass. civ. n. 28009/2023
Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit.
Cass. civ. n. 27957/2023
Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio.
Cass. civ. n. 20243/2021
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019).
Cass. civ. n. 7040/2020
In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2018).
Cass. civ. n. 1272/2020
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/04/2018).
Cass. civ. n. 10813/2020
Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI).
Cass. civ. n. 28447/2020
Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2017).
Cass. civ. n. 2551/2019
In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 33301/2019
L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, stante la natura personale, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto l'obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene.
Cass. civ. n. 2969/2019
Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.
Cass. civ. n. 29506/2019
In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 5125/2019
La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile) ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.
Cass. civ. n. 25770/2019
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 L. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 21848/2019
Nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico. Pertanto, ove la domanda sia proposta nei confronti di un solo assicuratore, proprio per l'esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilità per questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell'assicuratore convenuto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione sulla validità della clausola "claims made", adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in ragione della parziarietà dell'obbligazione di ciascuno).
Cass. civ. n. 3789/2018
In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 17664/2018
L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello superiore, la demolizione di tali opere, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo che, poiché diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro.
Cass. civ. n. 15521/2018
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta; ne consegue che l'azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del "quantum" spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo rappresenta il limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.
Cass. civ. n. 11318/2018
Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso.
Cass. civ. n. 4099/2018
Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’esercizio della predetta responsabilità. (Nella specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale).
Cass. civ. n. 17493/2018
In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.
Cass. civ. n. 24234/2018
In tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene; qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l'attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà - autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva - vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell'immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall'opposto).
Cass. civ. n. 30730/2018
La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello. Ne deriva che, ove entrambi i partecipanti all'affare siano risultati soccombenti in primo grado, l'appello proposto da uno solo dei due non giova all'altro, nei cui confronti, in difetto di impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in cosa giudicata; inoltre, nei riguardi di quest'ultimo, quale che sia l'esito dell'appello, non ha luogo il regolamento delle spese, né per il primo grado (ostandovi il giudicato), né per il secondo (non avendo egli assunto la qualità di parte).
Cass. civ. n. 19057/2017
La controversia, diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società di persone, coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale e, pertanto, nel relativo processo, sono litisconsorti necessari sia la società sia i soci. (Nella specie il giudizio si era svolto senza l'intervento del socio accomandante e il riconoscimento della qualità di socio riguardava una società in accomandita).
Cass. civ. n. 25200/2017
Nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario.
Cass. civ. n. 22672/2017
In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10%) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90%), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c..
Cass. civ. n. 22370/2017
In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale.
Cass. civ. n. 19330/2017
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.
Cass. civ. n. 13145/2017
La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato. (Nella specie, relativa all’accertamento dell’entità di un’obbligazione assunta in forza di un assegno bancario, privo di data, rilasciato a garanzia dell’obbligazione di pagare il prezzo di due cessioni d’azienda, oggetto di separati e contestuali contratti preliminari, la S.C. ha escluso che si configurasse un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti ai contratti definitivi, atteso che l’accertamento della simulazione del prezzo poi indicato in questi ultimi, pur costituendo un presupposto logico nel giudizio promosso nei confronti del soggetto che aveva emesso l’assegno, si poneva in tal caso come meramente incidentale).
Cass. civ. n. 6649/2017
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
Cass. civ. n. 20692/2016
In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. (Nella specie, la S.C., in conformità al principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che ha rimesso la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ritenendo il comune solidalmente responsabile con la cooperativa edilizia, cui aveva attribuito un diritto di superficie ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, per l'illegittima occupazione dalla stessa compiuta ai danni di un terzo).
Cass. civ. n. 18831/2016
In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.
Cass. civ. n. 12295/2016
Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio, anche se avvenuta dopo la dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice perché provveda a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità, per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale (nella specie, dal diritto di riscatto agrario) nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (nella specie, il coniuge dell'acquirente del fondo in regine di comunione legale dei beni).