Art. 127 – Codice di procedura civile – Direzione dell’udienza

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113].

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 13173/2004

Il principio secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, non è necessario - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp.att.c.p.c. - alcun avviso alle parti non è applicabile nell'ipotesi in cui al detto rinvio d'ufficio si unisca il mutamento della sezione (od anche soltanto della sua denominazione) assegnataria della causa, atteso che l'individuazione dell'udienza cui la causa è automaticamente rinviata può avvenire solo con riferimento al giudice che terrà quell'udienza. Pertanto, nel caso anzidetto (equivalente a quello della sostituzione del Giudice istruttore), l'omesso avviso alle parti non comporta la nullità del giudizio solo quando le parti stesse, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino, con tale comportamento, di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.

Cass. civ. n. 2008/2001

Dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. — che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza — non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.

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