Art. 127 – Codice di procedura civile – Direzione dell’udienza
L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113].
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 11825/2025
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Cass. civ. n. 15311/2023
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cass. civ. n. 13173/2004
Il principio secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, non è necessario - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp.att.c.p.c. - alcun avviso alle parti non è applicabile nell'ipotesi in cui al detto rinvio d'ufficio si unisca il mutamento della sezione (od anche soltanto della sua denominazione) assegnataria della causa, atteso che l'individuazione dell'udienza cui la causa è automaticamente rinviata può avvenire solo con riferimento al giudice che terrà quell'udienza. Pertanto, nel caso anzidetto (equivalente a quello della sostituzione del Giudice istruttore), l'omesso avviso alle parti non comporta la nullità del giudizio solo quando le parti stesse, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino, con tale comportamento, di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.
Cass. civ. n. 2008/2001
Dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. — che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza — non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.