Art. 139 – Codice di procedura civile – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10294/2024
In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Cass. civ. n. 53/2024
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).
Cass. civ. n. 15544/2023
In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
Cass. civ. n. 40118/2021
E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario (esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017).
Cass. civ. n. 30393/2018
In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica.
Cass. civ. n. 24681/2018
La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.
Cass. civ. n. 24933/2017
Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c..
Cass. civ. n. 18992/2017
Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Cass. civ. n. 27352/2016
La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).
Cass. civ. n. 8646/2016
In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia "ex lege" n. 82 del 1991, per "persone addette alla casa", a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell'ordine preposti alla protezione del collaboratore.
Cass. civ. n. 18989/2015
La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.
Cass. civ. n. 24502/2013
La validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'ufficio del destinatario, richiede che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ne consegue che è valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualità - risultante testualmente dalla relata di notificazione - di "persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione", anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione.
Cass. civ. n. 11550/2013
Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
Cass. civ. n. 3906/2012
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.
Cass. civ. n. 17903/2010
La notificazione da effettuarsi, ex art. 139, ultimo comma, c.p.c., presso il comune di dimora del destinatario, con preferenza rispetto al comune di domicilio, quando non sia noto ovvero conoscibile con ordinaria diligenza il comune di residenza, è validamente compiuta nel luogo in cui il destinatario esercita la propria attività lavorativa (nella specie, un rapporto d'impiego pubblico), postulando essa, secondo la "ratio" della predetta norma, una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.
Cass. civ. n. 24536/2009
In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti".
Cass. civ. n. 19218/2007
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) — pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza — non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.
Cass. civ. n. 322/2007
L'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.
Cass. civ. n. 239/2007
In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, c.p.c., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la validità della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l'atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza).
Cass. civ. n. 23368/2006
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia» secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela — cui è da ritenersi equiparato quello di affinità — né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
Cass. civ. n. 17453/2006
La notificazione effettuata, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda; viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all'articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. (Nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell'impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell'atto di intimazione — essendo stato il relativo avviso restituito dall'ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, “sconosciuto” — siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione — tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove — in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l'atto a persona addetta all'ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario).
Cass. civ. n. 7816/2006
Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l'invio della raccomandata al destinatario a norma dell'art. 139 c.p.c. non attiene alla perfezione dell'atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione di verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
Cass. civ. n. 8214/2005
In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno disposto, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato).
Cass. civ. n. 7827/2005
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., la qualità di portiere di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza della succitata qualità. (Nella specie, avente ad oggetto la notifica di verbali di contestazione di un'infrazione amministrativa, la Corte Cass., ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la mera affermazione del ricorrente in ordine alla circostanza che lo stabile ove egli risiedeva fosse diverso da quello dove colui che aveva ricevuto la notifica svolgeva attività di portiere, fosse inidonea a smentire in modo certo l'espletamento di detta attività anche presso lo stabile in cui risiedeva il ricorrente).
Cass. civ. n. 15755/2004
In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi — quello della sede dell'impresa e quello della residenza — essere diversi.
Cass. civ. n. 17040/2003
In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.
Cass. civ. n. 16941/2003
Ai fini della legittimità della notifica presso l'abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.
Cass. civ. n. 16164/2003
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
Cass. civ. n. 7349/2003
In caso di notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dell'atto da notificare con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la spedizione della raccomandata non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell'atto al portiere.
Cass. civ. n. 12021/2002
Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Cass. civ. n. 6906/2001
Deve esser disposta la rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio — da fare personalmente, ai sensi dell'art. 392 c.p.c. — nei confronti di un condominio rimasto contumace, se effettuata nell'edificio condominiale e a mani di un “impiegato dipendente addetto alla ricezione atti”, secondo quanto risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, perché tale qualità, non consistendo in un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, non può ritenersi provata fino a querela di falso, ma costituisce soltanto presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario — che è un ente di gestione sfornito di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, e di autonomia patrimoniale, ancorché limitata — rappresentato dall'amministratore. Pertanto la notifica a questi personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c., sì che se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'“ufficio” dell'amministratore.
Cass. civ. n. 5547/2001
La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest'ultimo, allontanatosi dall'ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l'atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all'addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all'art. 139 c.p.c. (principio secondo il quale la persona che riceve l'atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest'ultimo venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo).
Cass. civ. n. 9658/2000
L'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest'ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, figlia) del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell'atto notificato.